Council Regulation (EU) 2018/285 of 26 February 2018 amending Council Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date27 February 2018
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 27 February 2018
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27.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/285 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
(2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2397 (2017), in cui esprime la più profonda preoccupazione per il lancio di un missile balistico da parte della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 28 novembre 2017. L'UNSC ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Tali misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle risoluzioni dell'UNSC («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) e 2375 (2017).
(3) L'UNSC ha deciso, tra l'altro, d'inasprire il divieto di esportare prodotti petroliferi e d'imporre alla RPDC un divieto all'importazione di prodotti alimentari, macchinari, apparecchi elettrici, terre e pietre, il divieto di esportare nella RPDC apparecchiature industriali, macchinari, veicoli di trasporto e metalli per usi industriali, nonché ulteriori misure restrittive nel settore marittimo.
(4) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno, navi e macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSCe aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).
(5) Per garantire l'applicazione uniforme delle misure nel settore marittimo contenute nella risoluzione UNSC 2397 (2017), è opportuno creare un nuovo allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509, comprendente un elenco di navi che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
(6) È opportuno che il potere di modificare l'elenco delle navi di cui all'allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio sia esercitato dal Consiglio al fine di assicurare la coerenza con il procedimento per l'adozione e la modifica dell'elenco delle navi di cui alla decisione (PESC) 2016/849.
(7) Tre persone e un'entità designate dall'UNSCdovrebbero essere cancellate dall'elenco riguardante le persone e le entità designate autonomamente dal Consiglio di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509.
(8) La decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte dalla risoluzione 2397 (2017) dell'UNSC.
(9) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1) l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della RPDC. 2. È vietato acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di pesca dalla RPDC.»;
2) gli articoli 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 16 quinquies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies, anche non originari dell'Unione. Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le condizion seguenti i:
a) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017);
c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1. Articolo 16 septies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio, elencato nell'allegato XI sexies, anche non originario dell'Unione.»;
3) all'articolo 16 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari; e
b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 4 dell'UNSCR 2397 (2017).»;
4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 undecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato XI octies dalla RPDC, anche non originari della RPDC. Articolo 16 duodecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, macchinari e apparecchi elettrici di cui all'allegato XI nonies dalla RPDC, anche non originari della RPDC. Articolo 16 terdecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, di cui all'allegato XI decies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC. Articolo 16 quaterdecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, legno di cui all'allegato XI undecies dalla RPDC, anche non originario della RPDC. Articolo 16 quindecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, navi di cui all'allegato XI duodecies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC. Articolo 16 sexdecies 1. In deroga agli articoli da 16 undecies, a 16 quindecies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dei prodotti indicati in tali articoli entro il 21 gennaio 2018, a condizione che:
a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima del 22 dicembre 2017; e
b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 5 febbraio 2018.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. Articolo 16 septdecies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui alla parte A dell'allegato XI terdecies, anche non originari dell'Unione. Articolo 16 octodecies 1. Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare l'esportazione di pezzi di ricambio necessari per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili civili della RPDC per il trasporto commerciale di passeggeri dei modelli e dei tipi elencati nella parte B dell'allegato XII. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;
5)
...

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