Reglamento (UE) 2018/2058 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se establecen, para 2019, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Negro

Published date27 December 2018
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 329, 27 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 329, 27 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 329, 27 décembre 2018
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27.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/8

REGOLAMENTO (UE) 2018/2058 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. In conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4) Nella 41a riunione annuale del 2017 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019), stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
(5) Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
(6) Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.
(7) L'uso delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
(8) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
(9) È opportuno adottare ulteriori misure di conservazione per lo stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione dello stock di rombo chiodato.
(10) Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca considerate nel Mar Nero siano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2019. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(11) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per i seguenti stock nel Mar Nero:

a) spratto (Spratti sprattus);
b) rombo chiodato (Psetta maxima).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della...

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