Règlement (UE) 2018/2070 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
Published date | 28 December 2018 |
Subject Matter | tariffa doganale comune,dazi doganali: contingenti tariffari nazionali,tarif douanier commun,droits de douane : contingents tarifaires nationaux |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 331, 28 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 331, 28 décembre 2018 |
28.12.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 331/197 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/2070 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) | Per tali motivi è necessario aprire, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2019, sei nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742 a dazio zero per volumi adeguati di tali prodotti. È inoltre nell'interesse dell'Unione aprire i due nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2740 e 09.2742 solo ai fini dell'utilizzo dei prodotti in questione per la fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali due contingenti tariffari dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) | Nel caso dei quattro contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione. |
(4) | Per un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2850 la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dei prodotti compresi in tale contingente tariffario dovrebbe essere modificata. |
(5) | La classificazione nella NC dei prodotti attualmente compresi nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2844 è stata precisata. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire tale contingente tariffario con un nuovo contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2820, che indica il codice NC applicabile. |
(6) | Nel caso dei cinque contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736, il periodo contingentale dovrebbe essere esteso con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2019 poiché tali contingenti tariffari sono stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari. |
(7) | Poiché l'ambito di applicazione dei cinque contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 e 09.2908 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. Per i due contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2668 e 09.2850, è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari solo ai fini dell'incorporazione dei prodotti in questione in prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali due contingenti tariffari dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
(8) | Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i sette contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886, essi dovrebbero essere chiusi con effetti a decorere dall'1 gennaio 2019. |
(9) | A fini di di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento(UE) n. 1388/2013. |
(10) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(11) | Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (3), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale | ||||||||
09.2637 | ex 0710 40 00 | 20 | Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) | 1.1-31.12 | 550 tonnellate | 0 % (3) | ||||||||
ex 2005 80 00 | 30 | |||||||||||||
09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) | 1.1-31.12 | 700 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2664 | ex 2008 60 39 | 30 | Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2) | 1.1-31.12 | 1 000 tonnellate | 10 % | ||||||||
09.2740 | ex 2309 90 96 | 97 | Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
| 1.1-31.12 | 30 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2913 | ex 2401 10 35 | 91 | Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (2) | 1.1-31.12 | 6 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
ex 2401 10 70 | 10 | |||||||||||||
ex 2401 10 95 | 11 | |||||||||||||
ex 2401 10 95 | 21 | |||||||||||||
ex 2401 10 95 | 91 | |||||||||||||
ex 2401 20 35 | 91 | |||||||||||||
ex 2401 20 70 | 10 | |||||||||||||
ex 2401 20 95 | 11 | |||||||||||||
ex 2401 20 95 | 21 | |||||||||||||
ex 2401 20 95 | 91 | |||||||||||||
09.2828 | 2712 20 90 | Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio | 1.1-31.12 | 120 000 tonnellate | 0 % | |||||||||
09.2600 | ex 2712 90 39 | 10 | Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) | 1.1-31.12 | 100 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % | 1.1-31.12 | 1 700 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) | 1.1-31.12 | 12 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2872 | ex 2833 29 80 | 40 | Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio | 1.1-31.12 | 160 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2929 | 2903 22 00 | Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) | 1.1-31.12 | 15 000 tonnellate | 0 % | |||||||||
09.2837 | ex 2903 79 30 | 20 | Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) | 1.1-31.12 | 600 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2933 | ex 2903 99 80 | 30 | 1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) | 1.1-31.12 | 2 600 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2700 | ex 2905 12 00 | 10 | Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) | 1.1-31.12 | 15 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) | 1.1-31.12 | 20 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-Cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % | 1.1-31.12 | 20 000 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2704 | ex 2909 49 80 | 20 | 2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) | 1.1-31.12 | 500 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2624 | 2912 42 00 | Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) | 1.1-31.12 | 1 950 tonnellate | 0 % | |||||||||
09.2683 | ex 2914 19 90 | 50 | Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2) | 1.1-31.12 | 150 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) | 1.1-31.12 | 300 tonnellate | 0 % | ||||||||
09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più | 1.1-31.12 | 1 000 000 |
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