Règlement (UE) 2019/1097 du Conseil du 26 juin 2019 modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

Published date28 June 2019
Subject Matterpolitica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 175, 28 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 175, 28 juin 2019
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28.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/3

REGOLAMENTO (UE) 2019/1097 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2) Il piano pluriennale per le acque occidentali (2), entrato in vigore il 26 marzo 2019, ha abrogato il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo (3). I limiti dello sforzo di pesca figuranti nell'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio erano stati stabiliti sulla base di tale piano di ricostituzione. Poiché gli stock interessati saranno gestiti conformemente alle disposizioni del piano pluriennale per le acque occidentali fissando limiti di cattura che consentano di raggiungere un tasso-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con gli intervalli del rendimento massimo sostenibile (Fmsy), non è più necessario continuare a fissare limiti dello sforzo di pesca per le flotte che pescano tali stock. È opportuno pertanto abrogare l'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio.
(3) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha espresso un parere scientifico in cui ha raccomandato di non effettuare catture di merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda). Per il 2019 è stato stabilito un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture accessorie di tale stock al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando, nel contempo, il FMSY. L'analisi scientifica aggiornata del CIEM sullo stato del merlano nella divisione CIEM 7a e sulle catture accessorie inevitabili di tale specie in altre attività di pesca ha previsto il mantenimento dello status quo, con catture corrispondenti pari a 1 385 tonnellate. Sulla base di tale analisi è opportuno modificare il TAC per tener conto di un quantitativo che sia in grado di ridurre al minimo il rischio di una chiusura anticipata dell'attività di pesca e che, nel contempo, permetta alla biomassa dello stock riproduttore di continuare a ricostituirsi. Il livello del TAC dovrebbe inoltre consentire di evitare un aumento della mortalità dello stock considerato e incoraggiare il miglioramento della selettività e la prevenzione.
(4) Nel dicembre 2018 gli Stati membri interessati hanno convenuto di collaborare nell'ambito del gruppo degli Stati membri che si affacciano sulle acque nordoccidentali e in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali per predisporre un piano pluriennale per la riduzione delle catture accessorie. Il piano dovrebbe garantire, per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione, la riduzione delle catture accessorie dei cinque stock interessati, tra cui il merlano del Mare d'Irlanda, per cui il CIEM ha espresso un parere di zero catture per il 2019. La Commissione ha indicato che intende presentare tale piano alla sessione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che si terrà nel luglio 2019, al fine di valutarne l'efficacia. Se dalla valutazione dello CSTEP dovesse emergere che il piano non permette di conseguire l'effetto desiderato di ridurre la mortalità per pesca delle catture accessorie, la Commissione ha indicato che prenderà in considerazione misure alternative per ridurre la mortalità per pesca degli stock interessati.
(5) Conformemente al parere del CIEM del 28 marzo 2019, le catture di scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c non dovrebbero superare le 0,7 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c.
(6) Il 28 marzo 2019 il CIEM ha espresso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak e Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 2 304 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il FMSY.
(7) Il 22 febbraio 2019 il CIEM ha formulato un parere aggiornato sulle catture di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nel Mare del Nord. Sulla base di tale parere e dopo le consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare di conseguenza il TAC per il merluzzo carbonaro, in linea con il FMSY.
(8) Conformemente al parere del CIEM espresso il 12 aprile 2019, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nella sottozona 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 138 726 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Il TAC per lo spratto nella divisione 3a è stato fissato a 26 624 tonnellate. Le possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dovrebbero essere fissate tenendo conto del TAC già stabilito per la divisione CIEM 3a e in linea con il FMSY. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno introdurre una flessibilità tra zone per lo spratto dalla divisione CIEM 3a alle sottozone CIEM 2a e 4.
(9) Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per questo stock solo alla fine di giugno 2019, mentre la pesca continua durante il periodo estivo. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 902 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2018. Il TAC sarà modificato in futuro, in linea con il parere scientifico del CIEM.
(10) Il 13 marzo 2019 la Commissione, sulla base di una raccomandazione congiunta del gruppo degli Stati membri del Mare del Nord, ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/906 (4). Tale regolamento enuncia modifiche alle esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (5) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), in quanto volumi maggiori di catture indesiderate di tali specie saranno soggetti all'obbligo di sbarco e non saranno più esentati da tale obbligo. I TAC pertinenti dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali modifiche e dovrebbero continuare a essere fissati in linea con il FMSY. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'effettivo controllo dell'obbligo di sbarco, evitando così un aumento della pressione di pesca sugli stock interessati.
(11) In occasione della sua ventunesima riunione straordinaria organizzata nel 2018, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano dà seguito al parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione nel 2018, in quanto lo stato attuale dello stock non richiede più le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04). Esso tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È pertanto opportuno modificare le disposizioni riguardanti i limiti di sforzo e i quantitativi massimi immessi negli allevamenti di tonno.
(12) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
(13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

a) all'articolo 9, la lettera a) è soppressa;
b) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
c) l'allegato IIA è soppresso;
d) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente...

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