Council Regulation (EU) 2023/426 of 25 February 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Published date25 February 2023
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 059I, 25 February 2023
LI2023059IT.01000101.xml
25.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 59/1

REGOLAMENTO (UE) 2023/426 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
(2) Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/432 ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto relativo alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche applicabili alle banche che già vi figuravano, e per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una specifica deroga temporanea che consente la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente da una specifica entità inserita nell’elenco. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una deroga che consente di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita in elenco e ha prorogato di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà ad una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco.
(3) È opportuno esigere dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi di comunicare alle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate sui fondi e risorse economiche che sono stati congelati o che avrebbero dovuto essere trattati come congelati, così come informazioni sui fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco per i quali, poco prima dell'inserimento nell'elenco, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione. Data la rilevanza sistemica che hanno per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, anche i depositari centrali di titoli dovrebbero essere tenuti a comunicare siffatte informazioni allo Stato membro interessato e, allo stesso tempo, alla Commissione. L'obbligo di comunicazione è subordinato all'applicazione efficace delle disposizioni in materia di congelamento dei beni e sono fatte salve le funzioni monetarie e il principio di indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali.
(4) È opportuno indicare il tipo di informazioni che devono essere trasmesse alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le quali dovrebbero inoltrare tali informazioni alla Commissione, con adeguamenti specifici nel caso di procedimenti penali. Al fine di lasciare il tempo necessario per gli adeguamenti, è opportuno prevedere un’applicazione differita degli obblighi di comunicazione più dettagliati. È opportuno precisare che gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse devono collaborare con la Commissione alla verifica di tali informazioni e che la Commissione dovrebbe poter chiedere ulteriori informazioni, nel contempo informando gli Stati membri di tale richiesta.
(5) Poiché tali modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1) all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:
«2 quinquies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26
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