Council Regulation (EU) No 1261/2013 of 2 December 2013 amending Regulation (EC) No 723/2009 concerning the Community legal framework for a European Research Infrastructures Consortium (ERIC)
Published date | 06 December 2013 |
Subject Matter | Research and technological development |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 326, 6 December 2013 |
6.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 326/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2013 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2013
che modifica il Regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (2) stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure per la costituzione di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e gli effetti di tale costituzione. |
(2) | Da tempo l’Unione si è prefissa l’obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato da ultimo dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, in particolare, dalla decisione 2006/974/CE del Consiglio (4). |
(3) | Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (e–IRG) hanno messo a punto e aggiornato la prima tabella di marcia europea per le infrastrutture di ricerca. |
(4) | Dall’entrata in vigore nel 2009 del quadro giuridico comunitario applicabile a un ERIC, due infrastrutture di ricerca europee hanno ottenuto lo status di ERIC. |
(5) | La possibilità di essere membri di un ERIC è aperta a Stati membri, a paesi associati, a paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché a organizzazioni intergovernative. |
(6) | I paesi associati svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione e nell’attuazione di infrastrutture di ricerca europee e dovrebbero poter partecipare agli ERIC allo stesso titolo degli Stati membri, giacché essi contribuiscono, con il loro sostegno, all’eccellenza scientifica della ricerca dell’Unione e alla competitività dell’economia dell’Unione. |
(7) | Per agevolare la partecipazione di paesi associati agli ERIC, è opportuno modificare l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 |
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