Council Regulation (EU) No 1286/2009 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date23 December 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 23 December 2009
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23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/42

REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’Organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l’altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (2).
(3) Un articolo che prevedeva talune deroghe è stato inserito in tale regolamento mediante il regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003 (3). Il periodo di non obiezione indicato in tale articolo dovrebbe essere allineato con la risoluzione 1735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2006.
(4) A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P: sentenza della Corte (grande sezione) del 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, occorre modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio onde stabilire una procedura di inserimento nell’elenco che garantisca il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.
(5) La procedura riveduta prevede che si comunichino alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione i motivi dell’inserimento nell’elenco, trasmessi dal comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni contro Al-Qaeda e i Talibani, e che le/gli si dia la possibilità di formulare le sue osservazioni in merito. Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è quello di congelare i capitali e le risorse economiche di persone, entità, organismi e gruppi che figurano nell’elenco di Al-Qaeda e Talibani compilato dalle Nazioni Unite. Poiché secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tale congelamento deve avvenire «senza indugio», questa misura deve, per sua stessa natura, sfruttare l’effetto sorpresa. Occorre, pertanto, che la Commissione possa adottare una decisione prima di informare la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo dei motivi dell’inserimento nell’elenco. Questi motivi, tuttavia, dovrebbero essere notificati senza indebiti ritardi alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo, dopo la pubblicazione della decisione, per dare alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo la possibilità di esprimere effettivamente la sua posizione in merito.
(6) La Commissione dovrebbe cercare di comunicare direttamente i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo. In certi casi, tuttavia, questo potrebbe risultare impossibile per l’incompletezza o la totale assenza dei recapiti. In questi casi, si dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale per informare gli interessati delle procedure applicabili.
(7) La Commissione dovrebbe riesaminare la propria decisione alla luce di eventuali osservazioni avanzate e in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). Si dovrebbe procedere al riesame secondo la procedura di regolamentazione, tenendo conto delle importanti responsabilità politiche coinvolte e del carattere sensibile degli sforzi internazionali di lotta al terrorismo.
(8) La stessa procedura dovrebbe applicarsi per le persone, le entità, gli organismi e i gruppi inseriti nell’elenco prima del 3 settembre 2008 onde rispettare i loro diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio.
(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (5), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
(10) Il presente regolamento rispetta altresì pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e della natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(11) Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è prevenire i crimini terroristici, compreso il finanziamento del terrorismo, per salvaguardare la pace e la sicurezza a livello internazionale. Per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone fisiche o giuridiche, alle entità, agli organismi e ai gruppi i cui fondi devono essere congelati a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbero essere resi pubblici.
(12) Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).
(13) È opportuno chiarire il
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