Council Regulation (EU) No 168/2012 of 27 February 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date28 February 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 54, 28 February 2012
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28.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 54/1

REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2).
(2) In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell’elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni.
(3) Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.
(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e
c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.
2. Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»;
2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I divieti di cui all’articolo 14 non si applicano:
a)
i) al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche
...

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