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28.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 54/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(2) | In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell’elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni. |
(3) | Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. È vietato:
a) | vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; |
b) | acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e |
c) | fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati. | 2. Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»; |
2) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I divieti di cui all’articolo 14 non si applicano:
a) |
i) | al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche |
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