Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities

Published date28 March 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 90, 28 March 2013
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28.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90/10

REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2013

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
(2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
(3) Con il regolamento (UE) n. 44/2012 (2), il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 (3) e (UE) n. 40/2013 (4), il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE.
(4) Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX.
(5) Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'Unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l’allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1o gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.
(6) Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia (5). In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2013. È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso.
(7) I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a 224 544 tonnellate e 17 544 tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a 78 331 tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'UE che norvegesi, il limite dell'Unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di 40 000 tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a 4 000 tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione dovrebbe essere fissato a 22 450 tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di 1 769 tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.
(8) La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'Unione.
(9) Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'Atlantico, l'Unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.
(10) Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.
(11) I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1o gennaio 2013. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera: "n) ‧zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC‧: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: longitudine 150 ° O, longitudine 130 ° O, latitudine 4 ° S, latitudine 50 ° S.";
2) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 Pesca pelagica – Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella
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