Council Regulation (EU) No 708/2012 of 2 August 2012 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Published date | 03 August 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 208, 3 August 2012 |
3.8.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 208/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO
del 2 agosto 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Detto regolamento dispone, tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX. |
(2) | Per chiarire i criteri su cui si basa l’inserimento di persone, entità e organismi nell’allegato IX di detto regolamento è necessario modificare l’articolo 23. |
(3) | Poiché il regolamento in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 23, la lettera e) del paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituita dalla seguente:
«e) | persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012
Per...
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