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24.9.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 247/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2). |
(2) | Con regolamento (UE) n. 878/2011 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. |
(3) | Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull’adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altre voci nell’elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l’adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all’applicazione delle sanzioni. |
(4) | Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della publicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) | all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:
«j) | Per “persona, entità o organismo siriani” intende:
i) | lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica; |
ii) | qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria; |
iii) | qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria; |
iv) | qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»; | | |
2) | è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»; |
3) | è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quater 1. Sono vietati:
a) | la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; |
b) | l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; |
c) | la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; |
d) | la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c). | 2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio. 3. Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:
a) | la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve; |
b) | per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali. | 4. I divieti di cui al paragrafo 1
a) | si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011; |
b) | non impediscono l’aumento di una |
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