Council Regulation (EU) No 950/2011 of 23 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date24 September 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 247, 24 September 2011
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24.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 247/3

REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).
(2) Con regolamento (UE) n. 878/2011 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.
(3) Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull’adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altre voci nell’elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l’adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all’applicazione delle sanzioni.
(4) Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della publicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

1) all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:
«j) Per “persona, entità o organismo siriani” intende:
i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
ii) qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria;
iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;
iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»;
2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»;
3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quater 1. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio. 3. Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:
a) la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
b) per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
4. I divieti di cui al paragrafo 1
a) si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;
b) non impediscono l’aumento di una
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