Decision (EU) 2015/529 of the European Central Bank of 21 January 2015 amending Decision ECB/2004/3 on public access to European Central Bank documents (ECB/2015/1)

Published date28 March 2015
Subject MatterInformation and verification,European Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 28 March 2015
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28.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/64

DECISIONE (UE) 2015/529 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 gennaio 2015

che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 (2) che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, allo scopo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno. Tali specifici compiti si aggiungono al compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato, di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
(2) La decisione BCE/2004/3 (3) è stata modificata dalla decisione BCE/2011/6 (4) al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione e degli Stati membri, rispetto alle richieste di accesso a documenti della BCE, relativi ad attività e politiche o decisioni della stessa, elaborati o detenuti dalla BCE in materia di stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al sostegno da parte della BCE medesima al Comitato europeo per il rischio sistemico.
(3) Nello svolgimento degli specifici compiti richiamati nel primo considerando, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Tali documenti saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.
(4) È necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche dell'Unione o di uno Stato membro relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nel contesto delle richieste di accesso del pubblico ai documenti della BCE. È altresì necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la finalità delle ispezioni di vigilanza.
(5) In conformità all'articolo 23.1 del regolamento interno della Banca centrale europea, adottato con Decisione BCE/2004/2, i lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni sua altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura temporanea.
(6) Il diritto dell'Unione applicabile è rilevante sia per la divulgazione che per la riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità competenti nell'esercizio della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7) L'evoluzione delle economie degli Stati membri e dei mercati
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