Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

Published date20 March 2019
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,cooperazione,sécurité des travailleurs et de la population,coopération
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 77 I, 20 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 77 I, 20 mars 2019
LI2019077IT.01000101.xml
20.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 77/1

DECISIONE (UE) 2019/420 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2019

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
(2) Pur riconoscendo la responsabilità primaria degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il meccanismo unionale promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).
(3) Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai confini nazionali. Le conseguenze umane, ambientali, sociali ed economiche derivanti da tali catastrofi possono avere dimensioni sconosciute in precedenza.
(4) La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di risorse sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida nei casi in cui gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi sia ricorrenti che inaspettate, sia naturali che provocate dall'uomo, e in cui la capacità collettiva si dimostra insufficiente. Per ovviare a tali carenze e far fronte ai rischi emergenti, è opportuno avvalersi di tutti gli strumenti dell'Unione in modo pienamente flessibile, anche promuovendo la partecipazione attiva della società civile.
(5) È essenziale che gli Stati membri adottino opportune azioni di prevenzione e preparazione compreso garantendo la disponibilità di un numero sufficiente di risorse per far fronte alle catastrofi, in particolare gli incendi boschivi. Poiché negli ultimi anni l'Unione si è trovata di fronte a incendi boschivi particolarmente intensi e diffusi, che hanno dimostrato significative carenze operative in diversi Stati membri e nella capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito nella forma di un pool volontario di risorse di risposta preimpegnate degli Stati membri ai sensi della decisione n.1313/2013/UE, è opportuno adottare misure supplementari a livello di Unione. La prevenzione degli incendi boschivi è inoltre fondamentale nel quadro dell'impegno globale volto a ridurre le emissioni di CO2.
(6) La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente con la Commissione le sintesi delle loro valutazioni dei rischi nonché della valutazione della loro capacità di gestione dei rischi, concentrandosi sui rischi principali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero condividere informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione, soprattutto quelle necessarie a far fronte ai rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e, ove opportuno, ai rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
(7) La Commissione, insieme con gli Stati membri, dovrebbe inoltre elaborare orientamenti per agevolare la condivisione di informazioni sulla gestione del rischio di catastrofi. Detti orientamenti dovrebbero contribuire a promuovere la comparabilità di tali informazioni, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri si trovino di fronte a rischi analoghi o di natura transfrontaliera.
(8) La prevenzione e la gestione del rischio di catastrofi comportano la necessità di progettare e attuare misure di gestione dei rischi che richiedono il coordinamento di un'ampia gamma di attori. È importante tenere conto dell'attuale variabilità climatica e degli andamenti previsti dei cambiamenti climatici quando si elaborano le valutazioni dei rischi e le misure di gestione dei rischi. L'elaborazione delle mappe dei rischi è un aspetto cruciale per potenziare le azioni di prevenzione e la capacità di risposta. Le azioni volte a ridurre la vulnerabilità della popolazione, delle attività economiche, comprese le infrastrutture critiche, del benessere degli animali e della fauna selvatica, delle risorse ambientali e culturali quali la biodiversità, i servizi dell'ecosistema forestale e le risorse idriche rivestono un'importanza fondamentale.
(9) Al fine di migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri, è opportuno che la Commissione, di concerto con gli Stati membri, possa istituire specifici meccanismi di consultazione. È inoltre opportuno che la Commissione possa richiedere informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione relative a rischi specifici allorché uno Stato membro abbia richiesto assistenza frequentemente. La Commissione dovrebbe valutare tali informazioni allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione alla gestione del rischio di catastrofi e rafforzare i livelli di prevenzione e preparazione degli Stati membri. È opportuno ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare i collegamenti con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10) Le inondazioni rappresentano un rischio crescente per i cittadini dell'Unione. Allo scopo di rafforzare le azioni di prevenzione e preparazione nel settore della protezione civile e ridurre la vulnerabilità delle loro rispettive popolazioni di fronte ai rischi di inondazione, è necessario che gli Stati membri, nel procedere alle loro valutazioni dei rischi a norma della presente decisione, si avvalgano pienamente, tra l'altro, delle valutazioni dei rischi condotte ai sensi della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), allo scopo di stabilire se i loro corsi d'acqua e le loro coste siano a rischio di inondazione e adottare misure opportune e coordinate per mitigare tali rischi.
(11) È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, in particolare tramite il sostegno reciproco in Europa. Al fine di tenere conto del nuovo quadro legale in forza della presente decisione, è opportuno cambiare la denominazione «capacità europea di risposta emergenziale» («EERC») o «pool volontario» in «pool europeo di protezione civile».
(12) Per rafforzare il pool europeo di protezione civile è necessario potenziare il finanziamento dell'Unione per quanto riguarda sia l'adattamento e la riparazione delle risorse, sia i costi operativi.
(13) Oltre a rafforzare l'insieme delle risorse esistenti, è opportuno istituire rescEU per rispondere in ultima istanza a situazioni pressanti in cui le risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse preimpegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado, in determinate circostanze, di garantire una risposta efficace ai vari tipi di catastrofi.
(14) Il ruolo delle autorità regionali e locali nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi è di grande importanza ed è necessario che le loro risorse di risposta siano adeguatamente coinvolte nelle attività di coordinamento e mobilitazione condotte a norma della presente decisione, nel rispetto dei quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e promuovere l'interoperabilità. Tali autorità possono svolgere un importante ruolo di prevenzione e sono altresì le prime a reagire subito dopo una catastrofe, unitamente alle risorse dei loro volontari. È pertanto necessaria una cooperazione costante a livello locale, regionale e transfrontaliero al fine di istituire sistemi comuni di allerta per intervenire rapidamente prima della mobilitazione di rescEU, nonché campagne di informazione periodiche per il pubblico sulle misure di risposta iniziali.
(15) La natura delle risorse di rescEU dovrebbe rimanere flessibile e capace di evolvere per far fronte a nuovi sviluppi e sfide future, quali le conseguenze dei cambiamenti climatici.
(16) Poiché i rischi individuati, l'insieme delle risorse e le carenze variano nel tempo, occorre flessibilità nell'istituzione di rescEU. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano le risorse di rescEU, tenuto conto dei rischi individuati, dell'insieme delle risorse e delle carenze.
(17) Per garantire il funzionamento delle risorse di rescEU dovrebbero essere messi a disposizione ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni
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