Decision No 818/95/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 1995 adopting the third phase of the 'Youth for Europe' programme

Published date20 April 1995
Subject MatterEducation, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 87, 20 April 1995
EUR-Lex - 31995D0818 - IT

Decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventð per l'Europa»

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 20/04/1995 pag. 0001 - 0009


DECISIONE N. 818/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 1995 relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa»

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che il 16 giugno 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/348/CEE (5) che istituisce un programma d'azione «Gioventù per l'Europa», destinato a favorire gli scambi dei giovani nella Comunità e, il 29 luglio 1991, la decisione 91/395/CEE (6) recante adozione del suddetto programma (seconda fase); quest'ultima è stata adottata per il periodo dal 1° gennaio 1992 fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la decisione 87/569/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1987, concernente un programma d'azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (Petra) (7), prevede la promozione dello spirito di iniziativa e della creatività dei giovani;

considerando che nella decisione 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, che istituisce un programma d'azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) (8), si è in particolare sottolineato che il programma «Gioventù per l'Europa» non potrà raggiungere completamente i propri obiettivi senza misure di accompagnamento miranti a promuovere la formazione in lingue straniere; che, d'altra parte, il programma Lingua prevede un aiuto soltanto per i progetti organizzati negli istituti di insegnamento;

considerando che nella risoluzione del Consiglio e dei ministri, riuniti in seno al Consiglio, del 26 giugno 1991, sulle azioni prioritarie nel settore della gioventù (9) è stato riaffermato il desiderio, in funzione dell'esperienza acquisita nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa», di intensificare la cooperazione nel settore degli scambi e della mobilità dei giovani con i paesi dell'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale e nel contesto del dialogo Nord-Sud;

considerando che il Parlamento europeo ha, in varie occasioni, apportato il proprio sostegno attivo allo sviluppo delle azioni e dei programmi attuati a livello comunitario nel settore della gioventù, in specie nella sua relazione del 24 maggio 1991 su «Le politiche comunitarie e il loro impatto sui giovani»;

considerando che nelle conclusioni dei Consigli europei di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, e di Copenaghen, del 20 e 21 giugno 1993, si è sottolineato rispettivamente che le attività miranti allo sviluppo dell'autonomia e della creatività dei giovani devono essere sostenute e che disposizioni rigorose ed efficaci devono essere prese per combattere il fenomeno dell'esclusione e del razzismo, in specie attraverso l'istruzione dei giovani;

considerando che gli scambi di giovani costituiscono un mezzo appropriato per meglio conoscere e comprendere le diversità delle culture degli Stati membri e che, ciò facendo, essi contribuiscono al rafforzamento della democrazia, della tolleranza e della coesione della Comunità in una prospettiva di solidarietà; che in tale contesto la partecipazione dei giovani alla preparazione, all'attuazione e alla verifica dei progetti può essere messa a profitto onde rafforzare le ralezioni tra i giovani della Comunità e la loro cittadinanza attiva;

considerando che, a tale riguardo, è importante promuovere la partecipazione attiva dei giovani svantaggiati a queste attività, agevolando il loro accesso ad esse; che è necessario sostenere tali azioni in favore dei giovani tramite azioni orientate sugli animatori di attività socio-educative; che, ciò facendo, l'elaborazione di un programma d'azione comunitario, sulla base dell'esperienza già acquisita, comporta un valore aggiunto europeo;

considerando che nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 settembre 1992, sul «Piano d'azione informazione giovani» è stata affermata l'importanza che riveste per la Comunità lo sforzo di informazione dei giovani sul piano europeo;

considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e quelle sviluppate nell'ambito della politica sociale, nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e della cooperazione con i paesi terzi;

considerando che - fermo restando l'obiettivo dell'integrazione - è particolarmente importante permettere ai giovani immigrati di poter conoscere la loro cultura d'origine;

considerando che l'azione della Comunità si sviluppa nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 126 del trattato nel settore della gioventù, vale a dire la promozione degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi nonché la collaborazione con i paesi terzi;

considerando che l'attuazione del presente programma deve poggiare su strutture decentralizzate designate dagli Stati membri in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, al fine di garantire che l'azione comunitaria appoggi e completi le attività nazionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, come definito dall'articolo 3 B del trattato;

considerando che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) dovrebbero essere ammessi a partecipare al programma «Gioventù per l'Europa», conformemente alle condizioni indicate nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi; che il programma in parola dovrebbe essere accessibile a Cipro e a Malta in base a stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi;

considerando che la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che constitusce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale ai sensi della dichiarazione comune del 6 marzo 1995;

considerando che è intervenuto in data 20 dicembre 1994 un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma «Gioventù per l'Europa» (terza fase) 1. Con la presente decisione è istituito il programma d'azione comunitario «Gioventù per l'Europa» (terza fase) (quale descritto nell'allegato e denominato in prosieguo: «il programma»), in materia di politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi...

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