Decision No 477/2010/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 repealing Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries or parts of third countries, and laying down animal and public health and veterinary certification conditions, for importation into the Community of certain live animals and their fresh meat

Published date02 June 2010
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 02 June 2010
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2.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/1

DECISIONE N. 477/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (3), prevedeva l'istituzione di un elenco di paesi o di parti di paesi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.
(2) Di conseguenza, è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4). Tale decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono altresì gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.
(3) Dalla data di adozione di tale decisione una serie di nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (6), nonché il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (7), il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
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