DELID v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:946
Date01 December 2022
Docket NumberC-409/21
Celex Number62021CJ0409
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

1° dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno agli investimenti – Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8 000 di valore»

Nella causa C‑409/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 14 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2021, nel procedimento

DELID EOOD

contro

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la DELID EOOD, da T. Zlateva, advokat;

– per l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie», da G. Sabev, advokat;

– per il governo bulgaro, da M. Georgieva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Koleva e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede la DELID EOOD, società unipersonale a responsabilità limitata di diritto bulgaro (in prosieguo: la «Delid»), opporsi all’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (direttore esecutivo del Fondo nazionale per l’agricoltura, Bulgaria) (in prosieguo: il «direttore esecutivo del FNA») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle il finanziamento di un investimento avente ad oggetto l’acquisto di attrezzature per un allevamento avicolo.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (UE) n. 1303/2013

3 L’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), intitolato «Ammissibilità», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi».

Regolamento n. 1305/2013

4 Sotto il titolo «Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale», l’articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 dispone quanto segue:

«Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del [Quadro Comune Strategico]:

(...)

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l’innovazione, l’ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (“analisi SWOT”) e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

(...)».

5 L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Investimenti in immobilizzazioni materiali», così prevede:

«1. Il sostegno nell’ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l’investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

c) riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d) siano investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) [è] concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell’allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all’allegato II. Tuttavia l’aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell’allegato II.

5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell’Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento...

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