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25.4.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 108/1 |
DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2007
che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 17 gennaio 2007 (2),
considerando quanto segue:
(1) | La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l’attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell’ambiente, come sancito dall’articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi. |
(2) | Il Sesto programma d’azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (3) prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma. |
(3) | I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità. |
(4) | L’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, Inspire, dovrebbe assistere la definizione delle politiche in relazione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente. |
(5) | Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l’informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario e transfrontaliero. |
(6) | Le infrastrutture per l’informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all’interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell’amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l’uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l’idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo. |
(7) | Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (4). La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE. |
(8) | La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (5), che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva. |
(9) | La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche. |
(10) | L’istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto ad altre iniziative comunitarie, che a sua volta sfrutterà, come il regolamento (CE) n. 876/2002 del consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo (6) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al consiglio «Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008 (piano d'azione 2004-2008)». Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da Galileo. |
(11) | A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare o organizzare la divulgazione o l’utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (7) e il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (8), previste nell’ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come CORINE — LAND COVER, sistema europeo d'informazione sulla politica dei trasporti) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne consentirà l’interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate. |
(12) | La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all’utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano. |
(13) | La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente. |
(14) | Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L’attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d’azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri. |
(15) | Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizioni dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sotto forma di metadati. |
(16) | La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull’ambiente; per questo è necessario disporre di misure di attuazione per agevolare l’utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere tali da consentire l’interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per il conseguimento dell’interoperabilità siano disponibili secondo condizioni che non ne restringono l'utilizzo per il suddetto scopo. Le disposizioni di esecuzione dovrebbero essere basate, ove possibile, su standard internazionali e non dovrebbero comportare costi eccessivi per gli Stati membri. |
(17) | I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. |
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