Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty

Coming into Force26 November 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj
Published date06 November 2013
Date22 October 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 294, 6 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 294, 6 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 294, 6 novembre 2013
L_2013294IT.01000101.xml
6.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294/1

DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
(2) L’Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto (33), il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia civile e penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
(3) A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie …».
(4) L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.
(5) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa sola circostanza non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
(6) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU.
(7) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.
(8) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe portare a una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e alla promozione di una cultura dei diritti fondamentali nell’Unione. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate in relazione al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale.
(9) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali («tabella di marcia») (3). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come uno strumento globale; i suoi benefici si percepriranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state attuate.
(10) L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.
(11) Finora sono state adottate due misure in base alla tabella di marcia: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (5), e la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (6).
(12) La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (7) («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo»), al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore. Tale giurisprudenza stabilisce, tra l’altro, che l’equità del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa.
(13) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della CEDU di garantire il diritto a un processo equo, i procedimenti relativi a reati minori commessi all’interno di un carcere e i procedimenti relativi a reati commessi in un contesto militare che sono trattati da un ufficiale di comando non dovrebbero essere considerati procedimenti penali ai fini della presente direttiva.
(14) La presente direttiva dovrebbe essere attuata tenendo in considerazione le disposizioni della direttiva 2012/13/UE che stabiliscono che indagati e imputati siano informati immediatamente del diritto di avvalersi di un difensore e che indagati e imputati che siano arrestati o detenuti ricevano immediatamente una comunicazione dei diritti per iscritto che contenga informazioni sul diritto di avvalersi di un difensore.
(15) Il termine «difensore» si riferisce, nella presente direttiva, a qualsiasi persona che è qualificata e autorizzata conformemente al diritto nazionale, ad esempio mediante abilitazione da parte di un organo preposto, a fornire consulenza e assistenza legali a indagati o imputati.
(16) In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al
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