Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Directive 1999/32/EC

Published date22 July 2005
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 22 July 2005
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22.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/59

DIRETTIVA 2005/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.
(2) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (5), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.
(3) La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.
(4) Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione.
(5) Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dall'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia.
(6) Le misure contenute nella presente direttiva integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7) La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano, in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione, e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva.
(8) Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.
(9) Nel 1997, una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (di seguito «convenzione MARPOL») Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL sono entrate in vigore il 19 maggio 2005.
(10) L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il mar Baltico tra tali zone. Le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il Canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI.
(11) Dato il carattere globale del settore dei trasporti marittimi, è necessario compiere ogni sforzo per trovare soluzioni internazionali. Sia la Commissione che gli Stati membri devono cercare di assicurare, in seno all'IMO, una riduzione su scala mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo, anche valutando i vantaggi che comporterebbe la designazione di nuove zone marittime quali zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL.
(12) L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale.
(13) Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1 % in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1o gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio della Repubblica ellenica.
(14) La presente direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso inteso a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti marittimi, che offre prospettive per ulteriori riduzioni delle emissioni attraverso limiti più bassi per lo zolfo presente nei combustibili e tecnologie di riduzione delle emissioni, nonché per strumenti economici da sviluppare come incentivo per raggiungere riduzioni significative.
(15) È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL, la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni.
(16) Con risoluzione A.926(22) l'assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione e a chiedere alle industrie petrolifere e marittime di agevolare la disponibilità e l'uso di detto olio combustibile. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per garantire che i fornitori locali di combustibile per uso marittimo mettano a disposizione il combustibile conforme in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.
(17) L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx.
(18) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7), rifonde la direttiva 88/609/CEE del Consiglio (8). La direttiva 1999/32/CE deve essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4.
(19) È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni.
(20) Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni.
(21) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).
(23) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 1999/32/CE è modificata...

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