Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council

Coming into Force13 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0105
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj
Published date24 December 2008
Date16 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008
L_2008348IT.01008401.xml
24.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/84

DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
(2) Come stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, seconda frase del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
(3) A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
(4) Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), si stabilisce che l’ambiente, la salute e la qualità della vita sono tra le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.
(5) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), definisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.
(6) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
(7) Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.
(8) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.
(9) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. Nella misura in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque (5), i risultati del monitoraggio, compreso quello dei sedimenti e del biota, dovrebbero essere resi disponibili al fine di fornire informazioni per le future proposte della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2000/60/CE.
(10) La decisione n. 2455/2001/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze che si presentano in natura o che derivano da processi naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è impossibile. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.
(11) Nell’interesse della Comunità e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, non sono stati inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie otto inquinanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE del Consiglio (6), e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono però rivelati utili ed è pertanto opportuno che continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.
(12) Risulteranno conseguentemente superate e dovrebbero essere abrogate le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (7), nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (8), nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (9), nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (10), e nella direttiva 86/280/CEE.
(13) L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli SQA, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell’esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.
(14) Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie, cioè deviazioni estreme dalla media, e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è
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