Directive 2008/33/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Published date | 20 March 2008 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 81, 20 March 2008 |
20.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 81/62 |
DIRETTIVA 2008/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(2) | La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) | Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(4) | La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati, nonché di stabilire alcune prescrizioni tecniche e norme di controllo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) | Dal momento che la Commissione ha stabilito le norme di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE mediante le decisioni 2002/151/CE (6), 2005/293/CE (7) e 2003/138/CE (8), è opportuno sopprimere i riferimenti alle scadenze rispettivamente del 21 ottobre 2001, del 21 ottobre 2002 e del 21 ottobre 2001. |
(6) | Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE. |
(7) | Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2000/53/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2000/53/CE è così modificata:
1) | all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:
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