Directive 2008/54/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 amending Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Published date21 June 2008
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 21 June 2008
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21.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162/11

DIRETTIVA 2008/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) prevede l’adozione di certe misure conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato che sono già in vigore, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(4) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati della direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/50/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/50/CE.
(6) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 95/50/CE con la
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