Directive 2009/109/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directives 77/91/EEC, 78/855/EEC and 82/891/EEC, and Directive 2005/56/EC as regards reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions

Coming into Force02 October 2009
End of Effective Date31 December 9999
Published date02 October 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/109/oj
Date16 September 2009
Celex Number32009L0109
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 02 October 2009
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2.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/14

DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunito l’8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.
(2) Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa.
(3) Per tenere conto delle modifiche del diritto societario finlandese, è opportuno adattare l’ambito di applicazione della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), e della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (4).
(4) I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un’alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all’interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (5). Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti.
(5) I requisiti di pubblicazione per quanto riguarda il progetto di fusione nelle fusioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (6), dovrebbero essere analoghi a quelli applicabili alle fusioni e scissioni nazionali ai sensi della direttiva 78/855/CEE e della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (7).
(6) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui all’articolo 9 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/855/CEE nonché all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 82/891/CEE, se tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengono in merito all’esenzione da tali obblighi.
(7) Le modifiche alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente alla normativa comunitaria esistente.
(8) Non è necessario imporre l’obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (8).
(9) Una relazione di esperti indipendenti quale prevista ai sensi della direttiva 77/91/CEE è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in questi casi di esentare le società dall’obbligo di presentare la relazione di esperti di cui alla direttiva 77/91/CEE o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.
(10) Le fusioni tra imprese madri e le loro controllate hanno un impatto economico ridotto sugli azionisti e i creditori nei casi in cui la partecipazione dell’impresa madre nell’impresa controllata è pari o superiore al 90 % delle quote e degli altri titoli che conferiscono il diritto di voto. Lo stesso vale per talune scissioni, in particolare quando le società sono scisse in nuove società che sono di proprietà degli azionisti in proporzione ai loro diritti nella società oggetto della scissione. In tali casi è pertanto opportuno ridurre gli obblighi inerenti alle relazioni di cui alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE.
(11) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società per azioni all’interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE.
(13) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 77/91/CEE

La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:

1. all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:
«— Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;
2. all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione. Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»;
3. all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio. Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione. Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 78/855/CEE

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1. all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:
«— Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;
2. all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi: «Ciascuna
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