Directive 2014/46/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles

Published date29 April 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2014
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29.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/129

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e ambientali accettabili durante il loro utilizzo. Tale regime dovrebbe riguardare i controlli tecnici periodici dei veicoli e i controlli tecnici su strada dei veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché una procedura di immatricolazione dei veicoli tale da consentire di sospendere l’autorizzazione alla circolazione stradale di un veicolo ove esso rappresenti un rischio immediato per la sicurezza stradale.
(2) L’immatricolazione di un veicolo prevede l’autorizzazione amministrativa per la sua immissione nella circolazione stradale. La direttiva 1999/37/CE del Consiglio (3) si applica solo alla concessione di un’immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, in particolare nei casi in cui l’utilizzo di un veicolo sulle strade pubbliche rappresenta un rischio in ragione delle sue condizioni tecniche, dovrebbe essere possibile sospendere l’autorizzazione alla circolazione del veicolo per un certo periodo. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla sospensione, non dovrebbe essere necessaria una nuova procedura di immatricolazione quando la sospensione è revocata.
(3) È opportuno introdurre l’obbligo di cancellare definitivamente l’immatricolazione di un veicolo notificato come veicolo dichiarato fuori uso a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri hanno la possibilità di specificare nel diritto nazionale altri motivi per cancellare l’immatricolazione di un veicolo.
(4) Anche nel caso in cui sia stata cancellata l’immatricolazione di un veicolo, dovrebbe essere possibile conservare traccia di tale immatricolazione.
(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative ai veicoli dovrebbero essere registrate elettronicamente.
(6) La presente direttiva non dovrebbe impedire a uno Stato membro di considerare l’insieme dei dati informatici in possesso delle sue autorità competenti come la principale fonte di informazioni su un veicolo immatricolato sul suo territorio. Per agevolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare una rete informatica, comprendente i dati provenienti da banche di dati elettroniche nazionali.
(7) Nei casi in cui siano riscontrate gravi carenze durante un controllo tecnico e sia stata sospesa l’autorizzazione del veicolo a circolare sulla rete stradale pubblica, tale sospensione dovrebbe essere registrata fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.
(8) Al fine di aggiornare il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b degli allegati I e II della direttiva 1999/37/CE in caso di allargamento dell’Unione nonché di aggiornare l’allegato I, punto II.6, relativo a elementi non obbligatori in caso di modifiche di definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 1999/37/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 1999/37/CE

La direttiva 1999/37/CE è così modificata:

1) all’articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La presente direttiva si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri.»;
2) all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti: «e) “sospensione”: un periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, trascorso il quale — sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione; f) “cancellazione di un’immatricolazione”: la cancellazione dell’autorizzazione di uno Stato membro alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.»;
3) all’articolo 3 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Gli Stati membri registrano elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro
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