Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and Directive 88/314/EEC on consumer protection in the indication of the prices of non-food products
Published date | 12 December 1995 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 299, 12 December 1995 |
Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 12/12/1995 pag. 0011 - 0012
DIRETTIVA 95/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1995 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (4) hanno previsto l'elaborazione dei principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi;
considerando che tali principi sono stati stabiliti dalla direttiva 79/581/CEE (5), per i prodotti alimentari e dalla direttiva 88/314/CEE (6), per i prodotti non alimentari;
considerando che tali direttive hanno altresì previsto l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi e di taluni prodotti preconfezionati, nonché un certo numero di esenzioni a tale obbligo, qualora dei prodotti siano commercializzati secondo gamme di quantità preconfezionate, qualora l'indicazione di un prezzo per unità di misura non sia significativa ai fini dell'informazione del consumatore o qualora essa rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli commercianti al minuto;
considerando che tali direttive hanno previsto un periodo transitorio per l'attuazione delle esenzioni riguardanti l'indicazione del prezzo per unità di misura per taluni prodotti preconfezionati; che tale periodo transitorio è terminato il 7 giugno 1995;
considerando, tuttavia, che l'attuazione di tali direttive si è rivelata estremamente complessa, tenuto conto delle prassi commerciali che variano...
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