Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)

Published date14 June 2018
Date of Signature30 May 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 14 June 2018
Subject Matterambiente,environnement
L_2018150IT.01014101.xml
14.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/141

DIRETTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentando il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.
(3) Inoltre, affinché il diritto dell’Unione in materia di rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, con quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è applicabile ai rifiuti in generale.
(4) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi. Tali misure possono includere l’utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi.
(5) Poiché il riutilizzo consente di evitare l’immissione di nuovi imballaggi sul mercato e l’aumento del volume di rifiuti di imballaggio prodotti, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi.
(6) Gli Stati membri dovrebbero predisporre incentivi adeguati per l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, tra cui strumenti economici e altre misure. Tali misure dovrebbero essere intese a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in una prospettiva basata sul ciclo di vita, tenendo conto, ove opportuno, dei benefici derivanti dall’uso di biomateriali e materiali idonei al riciclaggio multiplo. Le misure di sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi degli imballaggi ottenuti da materiali riciclati possono contribuire all’espansione del settore del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Laddove sia indispensabile ricorrere a imballaggi monouso per garantire l’igiene degli alimenti, la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire il riciclaggio di tali imballaggi.
(7) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I bioimballaggi riciclabili e gli imballaggi biodegradabili compostabili potrebbero offrire l’opportunità di promuovere le fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita.
(8) I rifiuti dispersi, nelle città, nelle campagne, nei fiumi, nei mari e altrove, hanno effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente, sul benessere dei cittadini e sull’economia, e i relativi costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Fra gli oggetti che più comunemente sono rinvenuti sulle spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull’ambiente e, al contempo, influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre, la presenza di rifiuti di imballaggio nell’ambiente marino comporta una sovversione dell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto impedisce la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero.
(9) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. Si dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto ad alto valore economico attraverso una gestione dei rifiuti adeguata e in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché garantire che tali materiali siano reimmessi nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione della comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L’iniziativa «materie prime» – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», e alla creazione di un’economia circolare.
(10) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici a lungo termine chiari per evitare che i materiali riciclabili siano relegati ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.
(11) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell’Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.
(12) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica, di cui alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (6), rende superflui i traguardi del recupero e gli obiettivi massimi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
(13) Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio, al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dell’alluminio, con risparmi significativi in termini di energia e riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo attuale di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per tali due tipi di rifiuti.
(14) Gli obiettivi per il 2030 relativi al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere esaminati nell’ottica di mantenerli o, se opportuno, aumentarli. Nel corso di tale esame si dovrebbe altresì prestare attenzione ai flussi di rifiuti di imballaggio specifici, quali i rifiuti di imballaggio di origine domestica, commerciale e industriale, nonché i rifiuti di imballaggio composito.
(15) Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell’immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinate sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi
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