Le discriminazioni in base all'età nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia: da Mangold a Georgiev e oltre

AuthorGiacomo Di Federico
Pages585-608
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Giacomo Di Federico
Le discriminazioni in base all’età
nella più recente giurisprudenza
della Corte di giustizia:
da Mangold a Georgiev e oltre
S: 1. Premesse. – 2. Il principio generale di non discriminazione in base all’età nell’or-
dinamento dell’Unione europea. – 3. La direttiva 2000/78/CE. – 4. Discriminazioni dirette (e
indirette) nella giurisprudenza della Corte di giustizia. – 5. Il livello di protezione offerto ai
singoli e la cosiddetta third party victimisation. – 6. L’approccio elaborato dalla Corte di
giustizia in materia di discriminazioni fondate sull’età e le prospettive future.
1. Questo contributo si propone di verificare gli ultimi sviluppi in materia di
discriminazioni fondate sull’età. L’analisi condotta cercherà di cogliere costanti
e variabili della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea, dal caso Mangold1 fino alla più recente sentenza Georgiev2, anche
alla luce dell’esperienza maturata in relazione all’orientamento sessuale, alla
disabilità e al sesso. Il riferimento è, in particolare, al caso Römer3 e ai prece-
denti Coleman e Coote4.
Le valutazioni che verranno svolte nel prosieguo si collocano in una triplice
prospettiva. In primo luogo, verranno presi in considerazione lo status e la por-
tata del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso nella
direttiva 2000/78/CE5 e codificato all’art. 21 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea (d’ora in poi, “Carta”)6. Con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona si pone il problema di verificare l’impatto del carattere vin-
1 Sentenza del 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, Raccolta, p. I-9981, punto 75.
2 Sentenza del 18 novembre 2010, causa C-250/09, Georgiev, non ancora pubblicata in Rac-
colta.
3 Sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, Römer, non ancora pubblicata in Raccolta.
4 Sentenze del 18 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman, Raccolta, p. I-5603, e del 22 settem-
bre 1998, causa C-185/97, Coote, ivi, p. I-5199.
5 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro genera-
le per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GUCE L 303, 2
dicembre 2000, p. 16 ss.
6 GUUE C 83, 30 marzo 2010, p. 389 ss.
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colante attribuito a quest’ultima dall’art. 6, par. 1, TUE sulla soluzione adottata
nel caso Mangold. In questo senso, la sentenza Römer sull’orientamento ses-
suale offre interessanti spunti di riflessione sulla reale natura e sugli effetti del
principio di non discriminazione in base all’età, preso singolarmente o insieme
ad una direttiva.
In secondo luogo, si esamineranno le cause sinora decise dalla Corte di giusti-
zia in materia. A tal fine, è innanzitutto necessario stabilire l’ambito di applica-
zione, materiale e personale, della direttiva 2000/78/CE con particolare riguardo al
criterio dell’età. Sul punto si richiamerà la sentenza Coleman sugli abusi subiti da
una lavoratrice non a causa della propria disabilità, ma di quella del figlio, per
sostenere che dovrebbero ritenersi coperte, sebbene con alcune limitazioni, anche
le c.d. discriminazioni per associazione. Lo studio delle eccezioni ammesse dalla
direttiva, invece, consentirà di accertare il margine di discrezionalità realmente
riconosciuto agli Stati membri nell’adozione e attuazione di normative che, pur
prevedendo una disparità di trattamento, perseguono (asseritamente o in concreto)
finalità legittime. Sarà così apprezzabile in quale misura la Corte abbia saputo
contemperare l’effetto utile del diritto dell’Unione con le esigenze specifiche fron-
teggiate dalle legislazioni interne che si sforzano di perseguire al contempo obiet-
tivi di natura economica e scopi di utilità sociale. Parimenti, diverranno evidenti le
difficoltà legate alla coesistenza di diversi regimi derogatori all’interno della
direttiva e la cautela esercitata nel condurre in via autonoma il sindacato di propor-
zionalità sulle scelte operate dagli Stati membri.
Infine, si focalizzerà l’attenzione sulla necessità di garantire l’effettività dei
diritti sanciti dalla direttiva. Ancora una volta, la giurisprudenza relativa ad altre
“categorie sospette”7 elencate all’art. 1 può contribuire ad avere un quadro più
completo del livello di protezione potenzialmente offerto alle vittime di una
discriminazione fondata sull’età. Come si avrà modo di argomentare meglio
nella sede opportuna, la pronuncia Coote, riguardante la direttiva 76/207/CEE8,
ha avuto il merito di indicare al legislatore le migliorie da introdurre nella citata
direttiva 2000/78/CE e potrebbe dimostrarsi ancora utile in futuro, specie se letta
congiuntamente al principio generale di tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
Nel concludere con alcune valutazioni di carattere generale sulla giurispru-
denza elaborata negli ultimi anni verrà dato conto, per quanto possibile, delle
cause attualmente pendenti. Alcuni dei quesiti posti sollevano problematiche
nuove; altri ripropongono questioni lasciate aperte dalle sentenze sinora rese in
materia. Un dato sembra però accomunare tutti i rinvii: una maggiore consape-
volezza della legislazione europea, dello strumento pregiudiziale e, con esso, del
ruolo della Corte di giustizia.
7 Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 31 gennaio 2008, causa C-303/06,
Coleman, cit., punto 7.
8 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, GUCE L 39, 14 febbraio
1976, p. 40 ss.

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