DM v CTS Eventim AG & Co. KGaA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:238
Docket NumberC-96/21
Date31 March 2022
Celex Number62021CJ0096
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

31 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso»

Nella causa C‑96/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), con decisione dell’8 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2021, nel procedimento

DM

contro

CTS Eventim AG & Co. KGaA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la CTS Eventim AG & Co. KGaA, da M. Schlingmann e M. Gerecke, Rechtsanwälte;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, A. Laine e S. Hartikainen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e I. Rubene, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DM e la CTS Eventim AG Co. KGaA (in prosieguo: la «CTS Eventim»), un fornitore di servizi di biglietteria, in merito all’esistenza di un diritto di recesso relativo a un contratto di acquisto di biglietti d’ingresso per un concerto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 4 e 49 della direttiva 2011/83 sono così formulati:

«(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(...)

(49) È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. (...) La concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel caso di taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l’accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso. Sarebbe il caso, ad esempio, delle prenotazioni alberghiere o relative a case di vacanza, o a eventi culturali o sportivi».

4 L’articolo 1 della direttiva 2011/83, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

3) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

(...)

5) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

7) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(...)».

6 Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali»:

«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

(...)».

7 L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione (...)».

8 L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2011/83, intitolato «Effetti del recesso», è così formulato:

«L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali (...)».

9 L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», così dispone:

«Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

(...)

l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

(...)».

Diritto tedesco

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