DQ v Ministre de la Transition écologique et solidaire and Ministre de l'Action et des Comptes publics.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:95
Date04 February 2021
Docket NumberC-903/19
Celex Number62019CJ0903
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

4 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 dell’allegato VIII – Funzionari e agenti temporanei che rientrano in servizio nella loro amministrazione nazionale di origine dopo un periodo di aspettativa e l’esercizio di funzioni in un’istituzione dell’Unione»

Nella causa C‑903/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 2 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre 2019, nel procedimento

DQ

contro

Ministre de la Transition écologique et solidaire,

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, N. Vincent e A. Ferrand, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B. Mongin e M. Brauhoff, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, DQ e, dall’altro, il ministre de la Transition écologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia) e il ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici, Francia) in merito alla domanda di DQ diretta al trasferimento dell’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso il regime pensionistico dell’Unione europea.

Contesto normativo

3 Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1), ha introdotto una riforma dello Statuto. Una delle innovazioni apportate da tale regolamento riguarda le norme sulla trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità.

4 Il considerando 32 di detto regolamento così recita:

«È necessario modificare le regole dell’indennità una tantum per tener conto delle norme comunitarie sulla portabilità dei diritti a pensione. A tal fine occorre correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità».

5 L’allegato VIII dello Statuto, intitolato «Modalità del regime delle pensioni», al suo articolo 11, dispone quanto segue:

«1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

– entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l’Unione,

– esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l’Unione,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione.

2. Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:

– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

(...)

3. Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un’aspettativa per motivi personali prevista dall’articolo 40 dello statuto».

6 L’articolo 12 di tale allegato è formulato nel seguente modo:

«1. Il funzionario che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall’invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all’atto della cessazione del servizio:

a) se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un’indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b) negli altri casi, all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell’equivalente attuariale a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i) che l’interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii) che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv) che il trasferimento verso un’altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che ha raggiunto l’età pensionabile e che, a partire dall’entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall’invalidità e che non può beneficiare...

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