European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:629
Celex Number62021CJ0601
Date07 September 2023
Docket NumberC-601/21
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso por incumplimiento

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di servizi – Tipografia di Stato – Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali nonché di sistemi per la gestione di tali documenti – Normativa nazionale che prevede l’aggiudicazione degli appalti relativi a tale produzione a un’impresa di diritto pubblico senza previo ricorso ad una procedura di appalto – Articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUEDirettiva 2014/24/UE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Speciali misure di sicurezza – Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro»

Nella causa C‑601/21,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 28 settembre 2021,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Ondrůšek, M. Siekierzyńska, A. Stobiecka-Kuik e G. Wils, successivamente da G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Stobiecka-Kuik e G. Wils, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska e M. Horoszko, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo introdotto nella normativa polacca esclusioni non previste dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), per quanto riguarda gli appalti relativi alla produzione di taluni documenti, formulari e bolli, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

2 L’articolo 1 della direttiva 2014/24 così dispone:

«1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4.

2. Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

3. L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

(...)».

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 6 e 9, di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

6. “appalti pubblici di lavori”: appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

a) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II;

b) l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure

c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.

(...)

9. “appalti pubblici di servizi”: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 6».

4 L’articolo 4 di detta direttiva determina le soglie a partire dalle quali essa è applicabile.

5 L’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico», al paragrafo 1 così recita:

«Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

(...)».

6 Intitolato «Difesa e sicurezza», l’articolo 15 della direttiva 2014/24, ai paragrafi 2 e 3, così prevede:

«2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.

Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3. Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto pubblico o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma».

7 L’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, intitolato «Procedura ristretta», è formulato nei termini seguenti:

«1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (...)

(...)

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65.

(...)».

8 L’articolo 29 della richiamata direttiva, intitolato «Procedura competitiva con negoziazione», al paragrafo 6 così dispone:

«Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. (...)».

9 L’articolo 30, paragrafo 4, della medesima direttiva recita:

«I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione».

10 L’articolo 42 della direttiva 2014/24 prevede le modalità secondo le quali le amministrazioni aggiudicatrici possono formulare specifiche tecniche e tenerne conto nella selezione delle offerte. Tale articolo, al paragrafo 1, così recita:

«Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

(...)».

11 Ai sensi dell’articolo 58 di tale direttiva, intitolato «Criteri di selezione»:

«1. I criteri di selezione possono riguardare:

a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

2. Per quanto riguarda...

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