Fluvius Antwerpen v MX.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:348
Date27 April 2023
Docket NumberC-677/21
Celex Number62021CJ0677
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “cessione di beni a titolo oneroso” – Articolo 9, paragrafo 1 – Attività economica – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Cessione di beni – Consumo illegale di energia elettrica – Principio di neutralità dell’IVA – Fatturazione al consumatore di un’indennità che include il prezzo dell’energia elettrica consumata – Regolamentazione regionale di uno Stato membro – Soggetto passivo – Entità sui generis incaricata da comuni – Nozione di “ente di diritto pubblico” – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I – Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica – Nozione di “carattere trascurabile dell’attività”»

Nella causa C‑677/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio), con decisione dell’8 novembre 2021, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2021, nel procedimento

Fluvius Antwerpen

contro

MX,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di Sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fluvius Antwerpen, da C. Docclo, avocate, nonché da T. Chellingsworth, D. Devroe e B. Gevers, advocaten;

– per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 (GU 2010, L 10, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola, nonché degli articoli 9, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, di detta direttiva.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fluvius Antwerpen (in prosieguo: la «Fluvius»), gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica, e MX, consumatore di energia elettrica, in merito al pagamento di una fattura relativa a un prelievo illegale di energia elettrica.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 2 della direttiva 2006/112 così prevede:

«1. Sono soggette all’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

4 L’articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

5 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

(...)

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili».

6 L’articolo 14 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2. Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

(...)».

7 L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

«Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili».

8 L’allegato I della direttiva di cui trattasi, intitolato «Elenco delle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma», contiene un punto 2 riguardante l’«erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica».

Diritto belga

Codice IVA

9 L’articolo 6, primo e terzo comma, della wet tot invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (legge che istituisce il codice dell’imposta sul valore aggiunto), del 3 luglio 1969 (Belgisch Staatsblad, 17 luglio 1969, pag. 7046), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice IVA», così dispone:

«Lo Stato, le Comunità e le Regioni dello Stato belga, le province, gli agglomerati, i comuni e le istituzioni pubbliche non sono considerati come soggetti passivi per le attività o operazioni che compiono in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

(...)

Essi hanno, in ogni caso, la qualità di soggetti passivi dell’[IVA] per le attività od operazioni seguenti, qualora esse non siano trascurabili:

(...)

2° erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica;

(...)».

10 L’articolo 9, primo e secondo comma, del codice IVA è così formulato:

«Ai fini dell’applicazione del [codice IVA] per beni s’intendono i beni materiali.

Sono considerati beni materiali:

1° l’energia elettrica, il gas, il calore e il freddo;

(...)».

11 L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del codice IVA è così formulato:

«1. Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

Si tratta in particolare della messa a disposizione dell’acquirente o del cessionario di un bene in esecuzione di un contratto traslativo o dichiarativo.

2. Si considera cessione di un bene anche:

a) il trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento di un’indennità, in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome, e, più in generale, sulla base di una legge, di un decreto, di un’ordinanza, di una decisione o di un regolamento amministrativo.

(...)».

Legge regionale sull’energia

12 Adottato dal governo fiammingo, il decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (legge regionale recante disposizioni generali in materia di (...) politica energetica), dell’8 maggio 2009 (Belgisch Staatsblad, del 7 luglio 2009, pag. 46192), come modificato dal decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude (legge regionale che modifica il decreto sull’energia dell’8 maggio 2009, per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione, l’accertamento e la sanzione della frode energetica), del 24 febbraio 2017 Belgisch Staatsblad, del 22 marzo 2017, pag. 38694) (in prosieguo: la «legge regionale sull’energia»), contiene un articolo 1.1.3, che dispone quanto segue:

«(...)

40°/1 frode energetica: ogni azione illecita di un soggetto, tanto attiva quanto passiva, che si accompagna all’ottenimento di un vantaggio indebito. Sono considerate frodi energetiche:

a) l’esecuzione di operazioni sul sistema di distribuzione o sulla rete di trasmissione locale di energia elettrica senza esservi autorizzati;

b) la manipolazione dell’allacciamento o dell’impianto di misurazione;

c) il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione derivanti dall’applicazione della presente legge regionale, dei suoi decreti di esecuzione, del regolamento di allacciamento, del contratto di allacciamento o del regolamento tecnico;

(...)».

13 Ai sensi dell’articolo 4.1.1 della legge regionale sull’energia, il Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (autorità fiamminga di regolazione per l’energia elettrica e il gas; in prosieguo: il «VREG»), che è un’agenzia autonoma esterna di diritto pubblico, designa, per un’area geograficamente delimitata, una persona giuridica incaricata della gestione del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale in tale area.

14 L’articolo 5.1.2 della legge regionale sull’energia prevede quanto segue:

«(...)

I costi sostenuti dal gestore del sistema di distribuzione per porre rimedio alla frode energetica, di cui all’articolo 1.1.3, 40° /l, lettere a), b), c), d) e g), i costi per la disattivazione (...), la regolarizzazione dell’allacciamento o del sistema di misurazione, il nuovo allacciamento, i costi per il vantaggio indebitamente ottenuto e gli interessi sono a carico dell’utente della rete di cui trattasi.

(...)».

Decreto sull’energia

15 Il besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid [decreto del governo fiammingo sulle disposizioni generali in materia di (...) politica energetica], del 19 novembre 2010 (Belgisch Staatsblad, dell’8 dicembre 2010, pag. 74551), come modificato dal besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, la wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en...

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