Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a. contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:340
Date27 April 2023
Docket NumberC-549/21
Celex Number62021CJ0549
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Impugnazione – Articolo 268 TFUEArticolo 340, secondo comma, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Articoli 107 e 108 TFUE – Fondo interbancario di tutela dei depositi – Intervento previsto – Salvataggio di Banca delle Marche – Lettere della Commissione europea – Qualificazione come “aiuti di Stato” non esclusa – Invito alle autorità nazionali a notificare alla Commissione il progetto di intervento – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑549/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 settembre 2021,

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro (Italia),

Montani Antaldi Srl, con sede in Pesaro,

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, con sede in Fano (Italia),

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Italia),

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, con sede in Macerata (Italia),

rappresentate da S. Battini, B. Cimino e A. Sandulli, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew, A. Bouchagiar, D. Recchia e P. Stancanelli, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Montani Antaldi Srl, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, ricorrenti, chiedono l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso delle stesse, fondato sull’articolo 268 TFUE, diretto a ottenere il risarcimento del danno materiale che sarebbe stato loro causato dal comportamento illegale della Commissione europea, consistente nell’impedire il salvataggio di Banca delle Marche, attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi (in prosieguo: il «FITD»).

Contesto normativo

2 La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), contiene, in particolare, gli articoli 36 e 59, i quali sono rispettivamente dedicati alla «[v]alutazione ai fini della risoluzione» e all’«[o]bbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale».

3 L’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», prevede quanto segue:

«1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 10, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.

(...)

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

(...)».

Fatti

4 I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 34 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.

5 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2019, le ricorrenti hanno chiesto di accertare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, sulla base del rilievo che la Commissione avrebbe impedito, mediante un comportamento asseritamente illegale – segnatamente per mezzo di pressioni illecite esercitate sulle autorità italiane, in particolare sulla Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana (Banca d’Italia) – il salvataggio di Banca delle Marche, di cui le ricorrenti erano azioniste e obbligazioniste subordinate, circostanza che avrebbe arrecato loro un pregiudizio. Più nello specifico, la Commissione avrebbe impedito un simile salvataggio da parte del FITD, ossia il sistema italiano di garanzia dei depositi, sotto forma di consorzio di diritto privato tra banche che opera con risorse proprie, e avrebbe indotto le autorità italiane, e in particolare la Banca d’Italia, nella sua qualità di autorità nazionale competente, ad avviare il procedimento di risoluzione di Banca delle Marche ai sensi delle norme di diritto italiano che traspongono la direttiva 2014/59.

6 In considerazione del significativo deterioramento delle condizioni finanziarie di Banca delle Marche, l’8 ottobre 2013 la Banca d’Italia ha proposto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di sottoporre tale banca alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario italiano (in prosieguo: il «TUB»), introdotto dal decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), per via, in particolare, di «disfunzioni e irregolarità (...) gravi».

7 Il 15 ottobre 2013, Banca delle Marche è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria. I commissari straordinari di Banca delle Marche hanno proceduto a un primo tentativo al fine di risolvere la crisi che attraversava tale banca mediante un intervento di sostegno da parte di Credito Fondiario SpA e del FITD, per il quale quest’ultimo aveva chiesto, il 12 settembre 2014, e ottenuto, il 3 dicembre 2014, l’autorizzazione della Banca d’Italia. Tuttavia, tale intervento non ha avuto seguito per sopraggiunte difficoltà nel procedere alla ricapitalizzazione di Banca delle Marche.

8 Il 10 ottobre 2014, nell’ambito di una fase di esame preliminare avviata di propria iniziativa con riferimento agli interventi di sostegno previsti dal FITD a favore di un’altra banca italiana, Banca Tercas [SA.39451 (2014/CP)], e di Banca delle Marche [SA.39543 (2014/CP)], la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni, sottolineando che non si poteva escludere che detti interventi costituissero aiuti di Stato.

9 Con lettera del 18 dicembre 2014 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane che l’intervento di sostegno a favore di Banca delle Marche proposto dal FITD avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato, sicché sarebbe stato opportuno notificarle un simile intervento prima della sua approvazione, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

10 Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale relativo agli interventi di sostegno del FITD a favore di Banca Tercas [SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN)] (GU 2015, C 136, pag. 17). In tale decisione essa ha ritenuto, in particolare, che tali interventi fossero costituiti da risorse statali, imputabili allo Stato italiano.

11 Con lettera del 21 agosto 2015 la Commissione ha ricordato la possibilità che l’intervento a favore di Banca delle Marche costituisse un aiuto di Stato e ha invitato le autorità italiane a desistere dall’attuare qualsiasi misura del FITD prima della sua notifica e prima di aver ottenuto una decisione da parte sua.

12 L’8 ottobre 2015 il FITD ha fissato e approvato le linee generali di un secondo tentativo di intervento di sostegno consistente in una ristrutturazione di Banca delle Marche e in un’iniezione di capitale fino a un importo massimo di EUR 1,2 miliardi, «attingendo al finanziamento in corso di perfezionamento con alcune banche consorziate». Il FITD ne ha informato la Banca d’Italia con lettere del 9 e del 15 ottobre 2015. Dalla lettera del 9 ottobre 2015 risulterebbe che l’operazione complessiva era condizionata, in particolare, all’approvazione, da parte della Banca d’Italia, di una modifica allo statuto del FITD e al perfezionamento giuridico dell’operazione di aumento di capitale.

13 Nell’ottobre 2015 la Banca d’Italia ha trasmesso alla Commissione una nota intitolata «A solution scheme for Banca delle Marche group (schema di soluzione per il gruppo Banca delle Marche)», ricordando la situazione contabile di detta banca, il fatto che essa era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, il fallimento del primo tentativo di salvataggio e l’esistenza di un piano di ristrutturazione commissionato dal FITD. La Banca d’Italia ne ha concluso che, al 31 dicembre 2015, il capitale degli azionisti si sarebbe verosimilmente avvicinato a zero, sicché la ricapitalizzazione della banca sarebbe stata attuata, da un lato, mediante un azzeramento o la conversione delle obbligazioni subordinate e, dall’altro, mediante un aumento di capitale fino a un importo massimo di EUR 1,2 miliardi da parte del FITD. A tale nota erano allegati, in particolare, la lettera del FITD...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 30 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 30, 2023
    ...(C‑337/15 P, EU:C:2017:256, paragraph 31 et seq.); of 27 April 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro and Others v Commission (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, paragraph 113); and of 6 July 2023, RQ v Council and Commission (C‑7/22 P, EU:C:2023:541, paragraph 55 et 28 Such an express provi......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 9, 2023
    ...Industries (C‑218/17 P, EU:C:2017:655, Rn. 4). 19 Vgl. Urteil vom 27. April 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro u. a./Kommission (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, Rn. 80 und die dort angeführte 20 Vgl. insbesondere Rn. 73 und 74 und 96 bis 105 des Urteils Fiat Chrysler. 21 Nach dem zulä......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 30 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 30, 2023
    ...(C‑337/15 P, EU:C:2017:256, paragraph 31 et seq.); of 27 April 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro and Others v Commission (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, paragraph 113); and of 6 July 2023, RQ v Council and Commission (C‑7/22 P, EU:C:2023:541, paragraph 55 et 28 Such an express provi......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 9, 2023
    ...Industries (C‑218/17 P, EU:C:2017:655, Rn. 4). 19 Vgl. Urteil vom 27. April 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro u. a./Kommission (C‑549/21 P, EU:C:2023:340, Rn. 80 und die dort angeführte 20 Vgl. insbesondere Rn. 73 und 74 und 96 bis 105 des Urteils Fiat Chrysler. 21 Nach dem zulä......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT