Gmina O. v Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:279
Date30 March 2023
Docket NumberC-612/21
Celex Number62021CJ0612
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

30 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Comune che gestisce lo sviluppo delle energie rinnovabili nel suo territorio a favore dei suoi residenti, proprietari di un bene immobile, che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di impianti di energie rinnovabili – Contributo da parte loro pari al 25% dei costi sovvenzionabili, senza poter superare il valore massimo concordato tra il comune e il proprietario interessato – Rimborso del comune mediante una sovvenzione del voivodato competente pari al 75% dei costi sovvenzionabili – Articolo 13, paragrafo 1 – Assenza di assoggettamento dei comuni per le attività o le operazioni svolte in veste di autorità pubblica»

Nella causa C‑612/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 16 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021, nel procedimento

Gmina O.

contro

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Gmina O., da J. Wyrzykowski, doradca podatkowy;

– per il Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, da B. Kołodziej, D. Pach e T. Wojciechowski;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da A. Armenia e U. Małecka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gmina O. (Comune di O.), situata in Polonia, e il Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (direttore del Servizio nazionale delle informazioni dell’Erario, Polonia) in merito a una decisione emessa su interpello inviata a tale comune riguardo all’assoggettamento dello stesso all’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni consistenti, per detto comune, nella conclusione di un contratto con alcuni dei suoi abitanti per l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili (in prosieguo: le «FER») sui loro beni immobili, dietro corrispettivo economico da parte di tali abitanti.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così prevede:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

5 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva:

«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili».

6 L’articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 è del seguente tenore:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

Diritto polacco

7 L’ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e le prestazioni di servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2004, n. 54, posizione 535), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), intende recepire nel diritto polacco la direttiva 2006/112.

8 L’articolo 29a, paragrafo 1, di tale legge sull’IVA, che riguarda la base imponibile, prevede quanto segue:

«Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5, gli articoli da 30a a 30c, l’articolo 32, l’articolo 119 e l’articolo 120, paragrafi 4 e 5, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per la vendita da parte dell’acquirente, del destinatario del servizio o di un terzo, compresi i sussidi, le sovvenzioni e altri pagamenti supplementari di carattere simile aventi un’incidenza diretta sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dal soggetto passivo».

9 L’articolo 400a, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo ochrony środowiska (legge sulla tutela dell’ambiente), del 27 aprile 2001 (Dz. U. del 2001, n. 62, posizione 627), nella versione applicabile al procedimento principale, così prevede:

«Il finanziamento della tutela dell’ambiente e della gestione dell’acqua include:

(...)

21. i progetti legati alla tutela dell’aria;

22. la promozione dell’uso di energie rinnovabili locali e l’introduzione di vettori energetici più rispettosi dell’ambiente;

(...)».

10 L’articolo 403, paragrafo 2, di tale legge dispone quanto segue:

«Costituisce un compito proprio dei comuni finanziare la tutela dell’ambiente nell’ambito di applicazione definito nell’articolo 400a, paragrafo 1, punti 2, 5, 8, 9, 15, 16, da 21 a 25, 29, 31, 32, e da 38 a 42, per un importo non inferiore all’ammontare delle entrate provenienti dalle spese e dalle sanzioni di cui all’articolo 402, paragrafi 4, 5 e 6, che costituiscono entrate comunali, ridotto dell’eccedenza accumulata a titolo di tali entrate trasferite ai fondi dei voivodati (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Il Comune di O., che è registrato ai fini dell’IVA in...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 13 July 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...EU:C:2017:134, point 25). 11 Judgments of 30 March 2023, Gmina L. (C‑616/21, EU:C:2023:280, paragraph 43), and of 30 March 2023, Gmina O. (C‑612/21, EU:C:2023:279, paragraph 12 Judgment of 12 May 2016, Gemeente Borsele and Staatssecretaris van Financiën (C‑520/14, EU:C:2016:334, paragraph 2......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 13 July 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...EU:C:2017:134, point 25). 11 Judgments of 30 March 2023, Gmina L. (C‑616/21, EU:C:2023:280, paragraph 43), and of 30 March 2023, Gmina O. (C‑612/21, EU:C:2023:279, paragraph 12 Judgment of 12 May 2016, Gemeente Borsele and Staatssecretaris van Financiën (C‑520/14, EU:C:2016:334, paragraph 2......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT