HYA and Others v Spetsializirana prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:102
Date16 February 2023
Docket NumberC-349/21
Celex Number62021CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58 – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Prassi in base alla quale la decisione è redatta secondo un modello di testo prestabilito e privo di motivazione specifica – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑349/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per IP, da H. Georgiev, advokat;

per DD, da V. Vasilev, advokat;

per il governo ceco, da O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo irlandese, da M. Browne, D. Fennelly, Barrister-at-Law, A. Joyce e M. Lane, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Georgieva, H. Kranenborg, P.‑J. Loewenthal e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS per partecipazione a un’organizzazione criminale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2002/58

3 Il considerando 11 della direttiva 2002/58 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l’equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l’applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla [CEDU]».

4 L’articolo 2, primo comma, di detta direttiva così prevede:

«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [(GU 2002, L 108, pag. 33)]».

5 L’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».

6 L’articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del [TUE]».

Regolamento (UE) 2016/679

7 Ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1):

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

2) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(...)».

8 L’articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento così prevede:

«I riferimenti alla direttiva [95/46/CE] abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento».

Diritto bulgaro

9 L’articolo 121, paragrafo 4, della Costituzione bulgara dispone che «gli atti giudiziari sono motivati».

10 L’articolo 34 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«NPK»), stabilisce che «tutti gli atti giudiziari devono contenere (...) una motivazione (…)».

11 L’articolo 172 dell’NPK è così formulato:

«(1). Le autorità incaricate della fase predibattimentale del procedimento possono ricorrere a tecniche investigative speciali (...) per documentare le attività delle persone oggetto di sorveglianza (...).

(2). Possono essere impiegate tecniche investigative speciali quando ciò è necessario ai fini dell’indagine su reati dolosi gravi di cui al capo primo, al capo secondo, sezioni I, II, IV, V, VIII e IX, al capo terzo, sezione III, al capo quinto, sezioni da I a VII, al capo sesto, sezioni da II a IV, al capo ottavo, al capo ottavo “a”, al capo nono “a”, al capo undicesimo, sezioni da I a IV, al capo dodicesimo, al capo tredicesimo e al capo quattordicesimo, nonché per i reati di cui all’articolo 219, paragrafo 4, seconda ipotesi, all’articolo 220, paragrafo 2, all’articolo 253, all’articolo 308, paragrafi 2, 3 e 5, seconda frase, all’articolo 321, all’articolo 321 bis, all’articolo 356k e all’articolo 393 della parte speciale del Nakazatelen kodeks [codice penale], qualora l’accertamento delle circostanze di cui trattasi sia altrimenti impossibile o caratterizzato da difficoltà eccezionali».

12 Ai sensi dell’articolo 173 dell’NPK:

«(1). L’impiego di tecniche investigative speciali durante la fase predibattimentale è subordinato al deposito in tribunale di una richiesta scritta motivata del pubblico ministero incaricato della direzione delle indagini. Prima del deposito della richiesta, quest’ultimo ne informa il responsabile amministrativo del pubblico ministero interessato.

(2). La richiesta contiene:

1. informazioni relative al reato la cui indagine richiede l’uso di tecniche investigative speciali;

2...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT