IH v MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:140
Date02 March 2023
Docket NumberC-477/21
Celex Number62021CJ0477
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione»

Nella causa C‑477/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc, Ungheria), con decisione del 28 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2021, nel procedimento

IH

contro

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per IH, da L. Tóth, ügyvéd;

– per la MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., da S. Szabó e I. Tóthné Pelle, ügyvédek;

– per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da D. Recchia e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IH e il suo datore di lavoro, la MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (in prosieguo: la «MÁV-START»), in merito alla concessione di periodi di riposo giornaliero in occasione della concessione di periodi di riposo settimanale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quest’ultima «stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro».

4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Riposo giornaliero», così dispone:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».

5 L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Riposo settimanale», prevede che:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3.

Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».

6 Ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli»:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Diritto ungherese

Codice del lavoro

7 L’articolo 104, paragrafo 1, dell’a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (legge n.°I del 2012, che istituisce il codice del lavoro) (Magyar Közlöny 2012/2.; in prosieguo: il «codice del lavoro») prevede quanto segue:

«Un periodo di riposo di almeno undici ore consecutive deve essere concesso tra la fine di un giorno lavorativo e l’inizio del giorno lavorativo successivo (in prosieguo: il “riposo giornaliero”)».

8 L’articolo 105, paragrafo 1, di tale codice così dispone:

«Sono concessi 2 giorni di riposo alla settimana (giorni di riposo settimanale). I giorni di riposo settimanale possono anche essere distribuiti in modo variabile».

9 L’articolo 106 di detto codice così recita:

«1. Invece dei giorni di riposo settimanale, a un lavoratore può essere concesso un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno quarantotto ore alla settimana.

(...)

3. Quando il programma di distribuzione dell’orario di lavoro è variabile, al lavoratore può essere concesso ogni settimana, in luogo del riposo settimanale previsto al paragrafo 1 e fatta salva l’applicazione mutatis mutandis del paragrafo 2, un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno quaranta ore, che includa un giorno di calendario. Al lavoratore deve essere concesso un periodo medio di riposo settimanale di almeno quarantotto ore settimanali, prendendo come riferimento il quadro di programmazione del tempo di lavoro o il periodo contabile».

Legge n. CLXXXIII del 2005, sul traffico ferroviario

10 L’articolo 68/A, paragrafo 4, dell’a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (legge n. CLXXXIII del 2005, sul traffico ferroviario) (Magyar Közlöny 2005/172.) prevede che:

«In deroga ai paragrafi da 1 a 3, le disposizioni dell’articolo 68/B, paragrafo 1 (...) si applicano anche ai conducenti di veicoli ferroviari che non sono considerati lavoratori ferroviari mobili che effettuano servizi nel contesto dell’interoperabilità transfrontaliera».

11 L’articolo 68/B, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

«Nel caso dei lavoratori mobili delle ferrovie che svolgono servizi nel contesto dell’interoperabilità transfrontaliera, il periodo di riposo giornaliero in residenza deve essere di almeno dodici ore consecutive per periodo di ventiquattro ore».

Contratto collettivo applicabile

12 Ai sensi dell’articolo 46, punto 1, del contratto collettivo concluso tra la MÁV-START e organizzazioni sindacali (in prosieguo: il «contratto collettivo»), i macchinisti devono beneficiare di un riposo giornaliero di dodici ore (riposo giornaliero in residenza), che decorre dal loro arrivo al proprio domicilio e termina con la loro partenza dal proprio domicilio verso il loro luogo di lavoro (tempo di spostamento).

13 Conformemente all’articolo 47, punto 1, di tale contratto collettivo, i macchinisti beneficiano di due giorni di riposo settimanale, che devono essere fruiti in modo che un periodo di almeno quarantotto ore di riposo ininterrotto divida due periodi di servizio.

14 Il punto 4 dell’articolo 47 di detto contratto prevede che, in forza dell’articolo 106 del codice del lavoro, ai macchinisti possa essere concesso, al posto dei giorni di riposo previsti al punto 1 di tale articolo, un periodo di riposo ininterrotto di almeno quarantadue ore alla settimana. In questo caso, il lavoratore deve beneficiare di un periodo medio di riposo settimanale di almeno quarantotto ore, prendendo come riferimento il quadro di programmazione dell’orario di lavoro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 IH è impiegato dalla MÁV-START come macchinista. Il suo luogo di lavoro è la sede operativa della MÁV-START a Miskolc (Ungheria). IH svolge il suo lavoro esclusivamente in Ungheria.

16 IH è soggetto al contratto collettivo. Il suo lavoro si inserisce in un quadro di programmazione mensile dell’orario di lavoro corredato non già da giorni di riposo settimanale, bensì da un periodo di riposo settimanale concesso dal datore di lavoro sulla base di un periodo di riferimento settimanale.

17 Conformemente al contratto collettivo, la MÁV-START concedeva a IH, tra due periodi di lavoro, un periodo di riposo giornaliero in residenza di dodici ore, al quale si aggiungeva un tempo standard di spostamento di trenta minuti, calcolato due volte.

18 Inoltre, una volta alla settimana, la MÁV-START gli concedeva un periodo di riposo settimanale di almeno...

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