Il principio dell'effetto utile e la tutela dei diritti nella giurisprudenza dell'Unione

AuthorCeleste Pesce
PositionRicercatore di Diritto dell'Unione europea nell'Università telematica 'Pegaso' di Napoli
Pages359-376
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Studi sull’integrazione europea, IX (2014), pp. 359-376
Celeste Pesce*
Il principio dell’eetto utile
e la tutela dei diritti
nella giurisprudenza dell’Unione
S: 1. Le scelte esegetiche della Corte di giustizia dell’Unione europea. – 2.
L’interpretazione teleologica funzionale del diritto dell’Unione e le garanzie dei singoli: la
politica sociale. – 3. Segue: la libera circolazione delle persone. – 4. Segue: il rimpatrio degli
immigrati irregolari. – 5. Conclusioni.
1. La prassi giurisprudenziale dell’Unione evidenzia come la Corte di giustizia
interpreti il diritto europeo in maniera funzionale compiendo una valutazione dei
testi meno legata alla formulazione letterale e più aderente agli scopi che gli atti
europei si propongono. Segnatamente, l’azione interpretativa del giudice dell’U-
nione muove dalla ricostruzione della volontà delle parti contraenti quale risulta nel
testo dei Trattati. Conseguentemente, si predilige l’interpretazione maggiormente
conforme alla ratio legis, mediante il richiamo degli strumenti logici (obiettivi,
scopi, finalità) che conferiscono alle disposizioni un significato in armonia con il
contesto giuridico, in cui le stesse sono collocate, nonché con le finalità generali del
diritto dell’Unione. Si parla, al riguardo di interpretazione teleologica finalizzata
a garantire la massima funzionalità della norma e a dare attuazione e concretezza
agli obiettivi indicati nei Trattati istitutivi1. Sovente, il criterio esegetico di tipo
* Ricercatore di Diritto dell’Unione europea nell’Università telematica “Pegaso” di Napoli.
1 Gli scopi dei Trattati costitutivi e lo spirito del diritto dell’Unione sono tuttora rinvenibili nella
dichiarazione di Robert Schuman, del 9 maggio 1950, dove grande risalto è dato alla programmatici-
tà e alla progressività del diritto europeo, entrambe da realizzarsi mediante la creazione del mercato
comune e, successivamente, l’integrazione politica (e sociale) dell’Europa. Per approfondimenti, v.: P.
G, La Genèse du plan Schuman, des origines à la déclaration du 9 mai 1950, Lausanne, 1962;
I., La naissance du plan Schuman, in A. W (dir.), Le Plan Schuman dans l’histoire, intérêts na-
tionaux et projet européen, Bruxelles, 2004; A. T, La Corte di giustizia delle Comunità europee,
Napoli, 1967; I., Il ruolo della Corte di giustizia nella prospettiva dell’Unione europea, in Scritti in
onore di Alberto Predieri, Milano, 1996, p. 1455 ss.; R. L, Le juge devant le Marché Commun,
Genève, 1970; I., L’Europe des juges, 2008; P. R, La naissance de l’Europe communautaire,
Lausanne, 1980; R. P, Robert Schuman, homme d’État 1886-1963, Paris, 1986; R. L,
Robert Schuman, père de l’Europe, Paris, 2000; H. R, M. N, F. N, C. C,
Un changement d’espérance. La Déclaration du 9 mai 1950: Jean Monnet, Robert Schuman, Lausanne,
2000; J. M. P, Robert Schuman père de l’Europe, Thionville, 2002; F. R, Robert Schuman, du
Lorrain des frontières au père de l’Europe, Paris, 2008.
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teleologico-sistematico si pone come necessario dal momento che la portata della
norma va definita in ragione delle politiche perseguite dai Trattati anche allo scopo
di garantire omogeneità tra diritto primario e derivato dell’Unione. Del resto, mentre
il primo (diritto primario) risulta essere di ampio respiro e scritto in maniera piutto-
sto chiara, il secondo potrebbe risultare alquanto complesso e/o tecnico.
L’interpretazione in parola si realizza in differenti modalità. In primo luogo,
mediante l’esegesi funzionale che mira a garantire l’effetto utile della disposizione
applicabile2. In tale ottica, l’interprete esamina il contesto giuridico in cui la norma
de qua si colloca e, successivamente, ne “sceglie” l’interpretazione che meglio garan-
tisce effettività agli scopi ivi fissati. In secondo luogo, mediante l’interpretazione
teleologica stricto sensu, cui si ricorre in caso di disposizione ambigua o incompleta,
legandone l’esegesi agli obiettivi dalla stessa posti (sentenza Lindqvist)3. Infine, va
menzionata l’esegesi conseguenziale, che analizza gli effetti concreti derivanti da
una precisa scelta interpretativa, come accaduto nelle pronunce Costa c. Enel e Foto
Frost, laddove la Corte di giustizia ha esaminato, rispettivamente, le implicazioni
del mancato riconoscimento del primato del diritto dell’Unione4, e le conseguenze
di un eventuale potere delle giurisdizioni nazionali di invalidare gli atti UE5.
Nel sistema giuridico dell’Unione, l’interpretazione funzionale ha fatto il suo
ingresso grazie alla Corte di giustizia, che ha elevato la stessa al rango dei principi
interpretativi generali del diritto europeo, colmando la lacuna dei Trattati istitu-
tivi che (tuttora) non sanciscono né forniscono al giudice dell’Unione indicazioni
sui criteri esegetici da seguire. In effetti, questi ultimi trovano menzione generica
nell’art. 19 TUE secondo cui la Corte di giustizia “assicura il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati”. Diversamente dai Trattati istitu-
tivi dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea6 (in seguito:
2 V. infra.
3 Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, punto 50: “In
considerazione dell’oggetto di tale direttiva, occorre dare all’espressione ‘dati relativi alla salute’ uti-
lizzata nell’art. 8, n. 1, un’interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli
aspetti, tanto sici quanto psichici, della salute di una persona, vertente sull’interpretazione della diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone
siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
4 Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel.
5 Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 1987, causa 315/85, Foto Frost, punto 15: “Al
contrario, essi non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti,
come è stato sottolineato nella sentenza 13 maggio 1981 (International Chemical Corporation, 66/80,
Racc. 1981, pag. 1191), le competenze attribuite alla Corte dall’art. 177 hanno essenzialmente lo scopo
di garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esi-
genza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario.
L’esistenza di divergenze fra i giudici degli Stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe
compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale
esigenza della certezza del diritto”.
6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, solennemente proclamata una prima volta il
7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Con-
siglio e Commissione. Cfr. A. B, E. B, La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, in S.  D, P. W (dirs.), Droits fondamentaux en mouvement
– Questions choisies d’actualité, Liège, 2012, p. 73 ss.; G. B, Il plusvalore giuridico della
Carta di Nizza, in R. C, R. F (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo delle corti, Milano,
2013, p. 111 ss.

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