Implementing Regulation of the Council (EU) No 195/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EU) No 1202/2009 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuryl alcohol originating in the People’s Republic of China following a new exporter review pursuant to Article 11(4) of Regulation (EC) No 1225/2009
Published date | 10 March 2010 |
Subject Matter | Commercial policy,Dumping |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 60, 10 March 2010 |
10.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 60/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 195/2010 DEL CONSIGLIO
del 1o marzo 2010
che modifica il regolamento (UE) n. 1202/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea (la «Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) | Nell'ottobre 2003 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1905/2003 (2), misure antidumping definitive sotto forma di un dazio specifico sulle importazioni di alcole furfurilico (AF) originarie della Repubblica popolare cinese (RPC). Gli importi specifici del dazio per i quattro produttori cinesi che hanno collaborato andavano da 84 a 160 EUR per tonnellata, mentre il dazio unico per l'intero paese è stato fissato a 250 EUR per tonnellata. |
(2) | Nel dicembre 2009, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 1202/2009 (3), ha prorogato, per un ulteriore periodo di due anni, le misure antidumping applicabili alle importazioni di AF originarie della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 1905/2003. |
B. PROCEDIMENTO IN CORSO
1. Richiesta di riesame
(3) | Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Hongye Chemical Company Ltd e le sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd («il richiedente») sostenevano:
|
2. Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»
(4) | La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'UE interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 512/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1905/2003 in relazione al richiedente. |
(5) | A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 512/2009, è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2003 sulle importazioni di AF prodotto dal richiedente e venduto all'esportazione nell'Unione. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. |
3. Prodotto in esame
(6) | Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso descritto nel regolamento originario, ossia l'AF originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00. |
4. Parti interessate
(7) | La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame relativo ai «nuovi esportatori» il richiedente, l'industria dell'Unione e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. L'industria dell'Unione ha presentato le proprie osservazioni per iscritto. |
5. Periodo dell'inchiesta di riesame
(8) | L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o giugno 2008 e il 31 maggio 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame»). |
C. RISULTATI DELL'INCHIESTA
1. Qualifica di «nuovo esportatore»
(9) | L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo. |
(10) | Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato ad alcun produttore esportatore dell'RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per il prodotto in esame. |
(11) | Pertanto, è stato confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» ai |
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