Infraestruturas de Portugal, SA and Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA v Toscca - Equipamentos em Madeira Ldª.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1016
Date21 December 2023
Docket NumberC-66/22
Celex Number62022CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) – Aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei trasporti – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 80, paragrafo 1 – Motivi di esclusione facoltativi – Obbligo di trasposizione – Conclusione da parte di un operatore economico di accordi intesi a falsare la concorrenza – Competenza dell’amministrazione aggiudicatrice – Incidenza di una decisione precedente di una autorità della concorrenza – Principio di proporzionalità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑66/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 13 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2022, nel procedimento

Infraestruturas de Portugal SA,

Futrifer Indústrias Ferroviárias SA

contro

Toscca – Equipamentos em Madeira Lda,

con l’intervento di:

Mota-Engil Railway Engineering SA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), N. Piçarra e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Futrifer Indústrias Ferroviárias SA, da G. Guerra Tavares, A. Magalhães e Menezes e L.M. Soares Romão, advogados;

– per la Toscca – Equipamentos em Madeira Lda, da N. Cunha Rodrigues e J.M. Sardinha, advogados;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, F. Batista, P. Moreira da Cruz e M.J. Ramos, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz, P. Ondrůšek e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettere b) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Toscca Equipamentos em Madeira Lda (in prosieguo: la «Toscca») da una parte, e la Infraestruturas de Portugal SA e la Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA (in prosieguo: la «Futrifer») dall’altra, in merito alla decisione della Infraestruturas de Portugal di assegnare alla Futrifer un appalto pubblico di fornitura di bulloni e traversine di legno di pino trattati con creosoto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2014/24

3 Il considerando 101 della direttiva 2014/24 recita quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.

(...) [Le amministrazioni aggiudicatrici] dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.

Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione».

4 L’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 2».

5 Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione».

6 L’articolo 55 della medesima direttiva, intitolato «Informazione dei candidati e degli offerenti», al paragrafo 2, lettera b), così dispone:

«Su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

(...)

b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta (…)».

7 L’articolo 56, della direttiva 2014/24 è del seguente tenore:

«1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 67 a 69, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(...)

b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente all’articolo 57 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 65.

(...)

2. (...)

Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche».

8 L’articolo 57 di detta direttiva, intitolato «Motivi di esclusione», così dispone:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

(...)

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

(...)

c) se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

(...)

5. (...)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure...

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