Call for expressions of interest for the members of the Scientific Committee of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) – Ref. No: CEI-SCIE-2022

JurisdictionEuropean Union
Published date04 August 2022
Celex NumberC2022/297A/01
CA2022297IT.01000101.xml

4.8.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 297/1


Invito a manifestare interesse per l’incarico di membri del comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Numero di riferimento: CEI-SCIE-2022

(2022/C 297 A/01)

Con questo invito a presentare proposte l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) apre undici posizioni in seno al suo comitato scientifico. Il mandato dei nuovi membri inizierà il 4 giugno 2023 e si concluderà il 3 giugno 2028.

La FRA è l’agenzia specializzata dell’Unione europea incaricata di fornire alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri dell’UE (quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE) una consulenza basata su dati concreti nel settore dei diritti fondamentali.

Pur facendo parte dell’amministrazione generale dell’UE, l’Agenzia è un’entità distinta con sede a Vienna. Il suo attuale comitato scientifico è costituito da uno stimato gruppo di esperti di fama internazionale nel settore dei diritti umani. La maggior parte dei suoi membri è costituita da professori universitari di diverse discipline che hanno ricoperto cariche di alto livello, quali: vicepresidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, presidenti di istituzioni nazionali per i diritti umani, relatori speciali delle Nazioni Unite, membri di comitati internazionali di monitoraggio e altri ruoli simili.

Il comitato scientifico è un polo di eminenti esperti in materia di diritti umani che supervisiona le attività dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali.

La posizione di membro del comitato scientifico della FRA è di grande prestigio e richiede impegno e un notevole investimento di tempo. Il comitato scientifico è incaricato di garantire la qualità scientifica del lavoro della FRA nell’intera gamma dei diritti fondamentali. I membri si riuniscono almeno quattro volte all’anno presso la sede della FRA a Vienna o a distanza.

1. L’AGENZIA

La FRA è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Vienna, in Austria (1).

La FRA ha lo scopo di fornire a istituzioni competenti, organi, organismi e autorità dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione europea, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza (2).

La FRA si concentra in particolare sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea e nei suoi 27 Stati membri. Inoltre, possono essere invitati a partecipare i paesi candidati e i paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea (3).

La FRA è composta dai seguenti organi:

un consiglio di amministrazione;

un ufficio di presidenza;

un comitato scientifico;

un direttore;

personale dell’Agenzia.

2. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il presente invito a manifestare interesse è rivolto a esperti in possesso dell’esperienza necessaria in una o più discipline scientifiche, nel settore dei diritti fondamentali, che desiderino candidarsi all’incarico di membri del comitato scientifico dell’Agenzia.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, modificato dal regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio (4) (in prosieguo il «regolamento») che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo l’«Agenzia»), il consiglio di amministrazione dell’Agenzia nomina un comitato scientifico composto di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, con competenze adeguate in materia di qualità scientifica e metodologie di ricerca.

Ruolo del comitato scientifico

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica del lavoro dell’Agenzia e fornisce consulenza al direttore e all’Agenzia in merito alla metodologia di ricerca scientifica applicata nei lavori dell’Agenzia.

A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico alla preparazione di tutti i documenti elaborati nel contesto dei compiti conferiti all’Agenzia in particolare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a-f) e h), del regolamento:

la raccolta, la registrazione, l’analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le sono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell’Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d’Europa;

lo sviluppo di metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati concernenti i diritti fondamentali a livello europeo, in cooperazione con la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE;

lo svolgimento, la collaborazione o la promozione di ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

la formulazione e la pubblicazione di conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

la pubblicazione di una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell’Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;

la pubblicazione di relazioni tematiche sulla base dei risultati delle analisi, ricerche e indagini svolte dall’Agenzia;

l’elaborazione di una strategia di comunicazione e la promozione del dialogo con la società civile per sensibilizzare il pubblico in merito ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui lavori dell’Agenzia.

Il comitato scientifico è consultato in merito al parere sul progetto di documento di programmazione dell’Agenzia in linea con l’articolo 5 bis, paragrafo 3.

Funzionamento del comitato scientifico

A differenza del consiglio di amministrazione, il comitato scientifico è un organo consultivo che non partecipa né all’amministrazione né alla gestione dell’Agenzia. Al contempo, il comitato è un organo operativo coinvolto nell’attività di ricerca dell’Agenzia. Ciò implica che i membri devono impegnarsi per dare un apporto significativo all’Agenzia in termini di tempo e carico di lavoro; il loro contributo assume la forma di argomentazioni motivate sulla qualità del lavoro dell’Agenzia e, in particolare, sulla metodologia di ricerca scientifica applicata, il che può prevedere contributi scritti dettagliati.

Secondo gli attuali metodi di lavoro, i singoli membri del comitato possono svolgere attività di supervisione, in qualità di «relatori», su uno o più progetti specifici di ricerca, dal concepimento del progetto alla pubblicazione dei risultati. Le decisioni concernenti la «qualità scientifica del lavoro dell’Agenzia» vengono tuttavia adottate collettivamente dai membri del comitato scientifico. Il comitato è guidato dal suo presidente (5). Il presidente è assistito da un punto di contatto all’interno della FRA.

Composizione del comitato scientifico

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti, particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo (6).

Il consiglio di amministrazione garantisce l’equa rappresentanza geografica in seno al comitato scientifico e mira inoltre a realizzare una partecipazione equilibrata di donne e uomini in seno al suddetto comitato. Esso infine presta particolare attenzione alle discipline e specializzazioni scientifiche, in modo da coprire i diversi settori previsti nel documento di programmazione dell’Agenzia.

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, i membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia non possono essere membri del comitato scientifico.

I membri del comitato scientifico sono esperti in una delle discipline o hanno un profilo interdisciplinare correlato o inerente ai diritti umani, tra cui:

scienze sociali; compresi i candidati esperti nelle metodologie di ricerca e nella ricerca transnazionale, comparativa, qualitativa e/o quantitativa;

diritto, tra cui diritto costituzionale comparato, diritto dell’Unione europea e diritto internazionale;

scienze politiche;

statistica.

Mandato

Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni. Non è rinnovabile. I membri del comitato scientifico sono indipendenti e sono tenuti a rispettare le regole di riservatezza.

Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, costui rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore dell’Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su...

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