Council Regulation (EU) 2022/555 of 5 April 2022 amending Regulation (EC) No 168/2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights

Published date07 April 2022
Date of Signature05 April 2022
Subject MatterFundamental rights,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 7 April 2022
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7.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 108/1

REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 (2) del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
(2) Al fine di adattare l’ambito di applicazione dell’Agenzia e migliorare la governance e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l’obiettivo e i compiti dell’Agenzia.
(3) Alla luce dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’ambito di applicazione dell’Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali.
(4) Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione dell’Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
(5) Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l’Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L’allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell’orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell’Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell’Agenzia e a migliorarne la governance e l’efficienza.
(6) La definizione dei settori di attività dell’Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell’Agenzia. L’approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l’Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (3) della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4). Sulla base dell’agenda politica dell’Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l’Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all’Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.
(7) L’Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l’Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l’Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
(8) Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l’Agenzia e gli Stati membri, l’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l’indipendenza dell’Agenzia.
(9) Per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.
(10) Vista l’importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un’adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio.
(11) Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per un mandato non consecutivo. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l’indipendenza dei membri, dall’altro, consentire la rinomina per un mandato non consecutivo faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri.
(12) Per quanto riguarda la sostituzione dei membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, è opportuno chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo in caso di perdita dell’indipendenza, ma anche in altri casi, per esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro titolare o supplente integrerà il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni.
(13) Per allinearsi alla situazione all’interno delle istituzioni dell’Unione, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’Agenzia solo in circostanze eccezionali.
(14) Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l’elezione dei membri dell’ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto.
(15) Per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell’Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all’ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l’adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio delle informazioni classificate UE, di una strategia di comunicazione e di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. È opportuno chiarire che il compito dell’ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l’esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. In aggiunta, l’ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l’ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.
(16) Al fine di semplificare l’attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell’elenco di riserva per la durata rimanente del mandato.
(17) Tenuto conto dell’alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dell’Agenzia dovrebbe essere prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, tenendo conto in particolare delle sue prestazioni e degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro. Inoltre, data l’importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato del direttore.
(18) In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell’Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell’Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di
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