J v H Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:264
Docket NumberC-568/20
Date07 April 2022
Celex Number62020CJ0568
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “decisione” – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri»

Nella causa C‑568/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 23 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2020, nel procedimento

J

contro

H Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan (relatore), N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per J, da C. Straberger, Rechtsanwalt;

– per la H Limited, da S. Turic, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Heller e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 39, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 45, 46 e 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J e la H Limited in merito all’esecuzione in Austria di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento emessa dalla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) (Regno Unito) (in prosieguo: la «High Court»)] sulla base di due sentenze pronunciate in Giordania.

Contesto normativo

3 I considerando 4, 6, 26 e 34 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

«(4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(...)

(26) La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione [europea] giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

(...)

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles del 1968”)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4 Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

5 Il successivo articolo 2 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, la “decisione” comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;

(...)

d) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico;

e) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

f) “autorità giurisdizionale d’origine”: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione».

6 L’articolo 39 del medesimo regolamento così dispone:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

7 L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».

8 L’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

(...)».

9 Ai sensi dell’articolo 46 del suddetto regolamento:

«Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia...

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