L.R. v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:404
Docket NumberC-8/20
Date20 May 2021
Celex Number62020CJ0008
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 maggio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d’inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia»

Nella causa C‑8/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein, Germania), con decisione del 30 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2020, nel procedimento

L.R.

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bundesrepublik Deutschland, da A. Schumacher, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente da G. Wils, A. Azéma e M. Condou-Durande, successivamente da G. Wils, A. Azéma e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della stessa.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L.R. e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) riguardo alla legittimità di una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Sezione di Boostedt, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») che ha respinto la domanda di asilo dell’interessato in quanto inammissibile.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2011/95/UE

3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

4 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

b) “beneficiario di protezione internazionale”: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

c) “convenzione di Ginevra”: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], [come] modificata dal protocollo [relativo allo status dei rifugiati, concluso a] New York [il] 31 gennaio 1967;

d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

e) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

f) “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g) “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h) “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)».

Direttiva 2013/32

5 L’articolo 2, lettere b), e) e q), della direttiva 2013/32 è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)

e) “decisione definitiva”: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva [2011/95] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

(...)

q) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1».

6 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva:

«Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 19 October 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Octubre 2023
    ...93, pag. 40). 73 V., per quanto riguarda il Regno di Norvegia, sentenza del 20 maggio 2021, L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:404, punti 39 e 74 V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2020 Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporan......
  • J.B. and Others v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Mayo 2023
    ...34 e seguenti delle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:221), secondo le quali l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lette......
  • SI and Others v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 Septiembre 2022
    ...d’asile définitivement rejetées au Danemark, qui, conformément à l’arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) (C‑8/20, EU:C:2021:404 ), devait être considéré comme étant un « État tiers sûr », au sens de l’article 26 bis de l’AsylG. Selon l’Office, les condition......
  • Judgment of the Court Fourth Chamber of 20 May 2021, L. R., C-8/20
    • European Union
    • European Case Law Digest No. 2021-05, May 2021
    • 20 Mayo 2021
    ...for the purposes of Article 24 of the Community Customs Code. V. ASYLUM POLICY Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 May 2021, L. R., C-8/20 Link to the complete text of the judgment Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border controls, asylum ......
  • Request a trial to view additional results
3 cases
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 19 October 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Octubre 2023
    ...93, pag. 40). 73 V., per quanto riguarda il Regno di Norvegia, sentenza del 20 maggio 2021, L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:404, punti 39 e 74 V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2020 Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporan......
  • J.B. and Others v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Mayo 2023
    ...34 e seguenti delle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:221), secondo le quali l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lette......
  • SI and Others v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 Septiembre 2022
    ...d’asile définitivement rejetées au Danemark, qui, conformément à l’arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) (C‑8/20, EU:C:2021:404 ), devait être considéré comme étant un « État tiers sûr », au sens de l’article 26 bis de l’AsylG. Selon l’Office, les condition......
2 books & journal articles
  • Judgment of the Court Fourth Chamber of 20 May 2021, L. R., C-8/20
    • European Union
    • European Case Law Digest No. 2021-05, May 2021
    • 20 Mayo 2021
    ...for the purposes of Article 24 of the Community Customs Code. V. ASYLUM POLICY Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 May 2021, L. R., C-8/20 Link to the complete text of the judgment Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border controls, asylum ......
  • Judgment of the Court Third Chamber of 20 May 2021, Renesola UK, C-209/20
    • European Union
    • European Case Law Digest No. 2021-05, May 2021
    • 20 Mayo 2021
    ...for the purposes of Article 24 of the Community Customs Code. V. ASYLUM POLICY Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 May 2021, L. R., C-8/20 Link to the complete text of the judgment Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border controls, asylum ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT