JY v Wiener Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:34
Date18 January 2022
Docket NumberC-118/20
Celex Number62020CJ0118
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 gennaio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia»

Nella causa C‑118/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 13 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2020, nel procedimento

JY

contro

Wiener Landesregierung,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per JY, da G. Klammer ed E. Daigneault, Rechtsanwälte;

– per il governo austriaco, da A. Posch, D. Hudsky, J. Schmoll ed E. Samoilova, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères, N. Vincent e D. Dubois, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da J.M. Hoogveld, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da S. Grünheid ed E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JY e la Wiener Landesregierung (governo del Land di Vienna, Austria) in merito alla decisione di quest’ultima di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza austriaca a JY e di respingere la sua domanda diretta a ottenere tale cittadinanza.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia

3 L’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975 (in prosieguo: la «Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia»), prevede quanto segue:

«Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero».

Convenzione europea sulla cittadinanza

4 La Convenzione europea sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa, è entrata in vigore il 1° marzo 2000 ed è applicabile alla Repubblica d’Austria da quest’ultima data.

5 L’articolo 4 di tale convenzione, intitolato «Principi», così recita:

«Le norme sulla cittadinanza di ciascuno Stato parte devono essere fondate sui seguenti principi:

a ogni persona ha diritto a una cittadinanza;

b occorre evitare l’apolidia;

(...)».

6 L’articolo 7 della convenzione succitata, intitolato «Perdita della cittadinanza ipso iure o per iniziativa di uno Stato parte», prevede quanto segue:

«1 Uno Stato parte non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne nei seguenti casi:

a acquisizione volontaria di un’altra cittadinanza;

b acquisizione della cittadinanza dello Stato parte a seguito di atti fraudolenti, false dichiarazioni o dissimulazione di fatti rilevanti da parte del richiedente;

(...)

d comportamento che reca un grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato parte;

(...)

3 Uno Stato parte non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora in conseguenza di ciò l’interessato divenga apolide, fatti salvi i casi menzionati al paragrafo 1, lettera b, di questo stesso articolo».

7 L’articolo 8 della medesima convenzione, intitolato «Perdita della cittadinanza per iniziativa dell’individuo», al paragrafo 1 così dispone:

«Ciascuno Stato parte deve consentire la rinuncia alla propria cittadinanza, a condizione che le persone interessate non divengano apolidi».

8 L’articolo 15 della Convenzione europea sulla cittadinanza stabilisce quanto segue:

«Le disposizioni della convenzione non limitano il diritto di ciascuno Stato parte di determinare nel proprio diritto interno se:

a i propri cittadini che acquisiscono o possiedono la cittadinanza di un altro Stato mantengono o perdono la cittadinanza di detto Stato parte,

b l’acquisizione o il mantenimento della sua cittadinanza sono subordinati alla rinuncia o alla perdita di un’altra cittadinanza».

9 Conformemente all’articolo 16 di tale convenzione:

«Uno Stato parte non pone come condizione per l’acquisizione o il mantenimento della sua cittadinanza la rinuncia ad un’altra cittadinanza o la perdita della stessa, se la rinuncia o la perdita non è possibile o se non può essere ragionevolmente pretesa».

Diritto dellUnione

10 L’articolo 20 TFUE così dispone:

«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

(...)».

Diritto austriaco

11 L’articolo 10 dello Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (legge sulla cittadinanza del 1985) (BGB1. 311/1985), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla cittadinanza»), così dispone:

«(1) Salvo contraria disposizione della presente legge federale, la cittadinanza può essere concessa ad uno straniero soltanto a condizione che questi:

(...)

6. garantisca, con la condotta sino a quel momento tenuta, di avere un atteggiamento positivo nei confronti della Repubblica e di non costituire un pericolo per la tranquillità pubblica, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, né di mettere a repentaglio gli altri interessi pubblici tutelati dall’articolo 8, paragrafo 2, della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950];

(...)

(2) La cittadinanza non può essere concessa ad uno straniero nel caso in cui questi:

(...)

2. abbia riportato più volte una condanna definitiva per gravi illeciti amministrativi presentanti un particolare disvalore (...)

(...)

(3) la cittadinanza non può essere concessa ad uno straniero che possiede una cittadinanza straniera il quale

1. ometta gli atti necessari allo scioglimento del rapporto di cittadinanza precedente, sempre che tali atti siano possibili e ragionevoli (...)

(...)».

12 L’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, della legge sulla cittadinanza prevede quanto segue:

«(1) La garanzia di concessione della cittadinanza deve essere rilasciata ad uno straniero anzitutto a condizione che questi dimostri, entro il termine di due anni, lo scioglimento del suo rapporto di cittadinanza precedente, se

1. non è apolide;

2. (...) e

3. la garanzia gli potrebbe consentire o agevolare lo scioglimento del rapporto di cittadinanza con lo Stato di origine.

(2) La garanzia deve essere revocata qualora, fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, punto 7, lo straniero cessi di soddisfare anche solo una delle condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza.

(3) La cittadinanza, la cui concessione è stata garantita, dev’essere concessa non appena lo straniero:

1. abbia sciolto il rapporto di cittadinanza con lo Stato di origine ovvero

2. fornisca la prova che gli atti necessari a sciogliere il rapporto di cittadinanza precedente non erano possibili o non erano ragionevoli».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 Con lettera del 15 dicembre 2008, JY, all’epoca cittadina estone, ha chiesto la concessione della cittadinanza austriaca.

14 Con decisione dell’11 marzo 2014, la Niederösterreichische Landesregierung (governo del Land di Bassa Austria, Austria) ha garantito a JY, conformemente, in particolare, all’articolo 20 della legge sulla cittadinanza, che le sarebbe stata concessa la cittadinanza austriaca nel caso in cui ella avesse dato prova, entro un termine di due anni, dello scioglimento del suo rapporto di cittadinanza con la Repubblica di Estonia.

15 JY, che da allora aveva trasferito la propria residenza principale a Vienna (Austria), ha presentato entro il termine di due anni la conferma da parte della Repubblica di Estonia che, in forza di una decisione del governo di tale Stato membro del 27 agosto 2015, il suo rapporto di cittadinanza con detto Stato membro era stato sciolto. Dallo scioglimento di tale rapporto, JY è apolide.

16 Con decisione del 6 luglio 2017, la Wiener Landesregierung (governo del Land di Vienna, Austria), divenuta competente a esaminare la domanda di JY, ha revocato la decisione della Niederösterreichische Landesregierung (governo del Land di Bassa Austria) dell’11 marzo 2014, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della legge sulla cittadinanza, e ha respinto, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 6, della stessa legge, la domanda di JY volta a ottenere la concessione della cittadinanza austriaca.

17 Per giustificare la propria decisione, la Wiener Landesregierung (governo del Land di Vienna) ha affermato che JY, dopo aver ricevuto la garanzia che le sarebbe stata concessa la...

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