Land Rheinland-Pfalz v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:666
Date14 September 2023
Docket NumberC-466/21
Celex Number62021CJ0466
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 settembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Repubblica federale di Germania all’aeroporto di Francoforte-Hahn – Articolo 108 TFUE – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Status di parte interessata – Salvaguardia dei diritti procedurali»

Nella causa C‑466/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2021,

Land Rheinland-Pfalz, rappresentato da R. van der Hout e C. Wagner, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Deutsche Lufthansa AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da C. Georgieva e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica federale di Germania,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑218/18, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:282), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2017) 5289 final della Commissione, del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di Francoforte-Hahn (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata.

3 Con la sua impugnazione incidentale, la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «DLH») chiede l’annullamento di tale sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del motivo unico da essa dedotto nell’ambito del ricorso in primo grado.

Contesto normativo

Regolamento (UE) 2015/1589

4 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

h) “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

5 L’articolo 4 di tale regolamento così prevede:

«(...)

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno (“decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (“decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”).

(...)».

Regolamento (UE) n. 651/2014

6 L’articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017 (GU 2017, L 156, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 651/2014»), così dispone:

«1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.

(...)

6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3)].

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso, se l’aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell’aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.

8. Il paragrafo 6 non si applica se l’aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l’aeroporto beneficiario dell’aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.

(...)».

Orientamenti sugli aiuti al settore dellaviazione

7 Il punto 25 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU 2014, C 99, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione») così dispone:

«25. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per:

(...)

12) “bacino di utenza di un aeroporto”: una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all’altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell’aeroporto, inclusi il modello industriale, l’ubicazione e le destinazioni da esso servite;

(...)».

8 I punti 114, 115, 131 e 132 degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione, che fanno parte della sezione 5.1.2. di questi ultimi, intitolata «Aiuti al funzionamento a favore di aeroporti», prevedono quanto segue:

«114. Tuttavia, il moltiplicarsi di aeroporti non redditizi non contribuisce a un obiettivo di interesse comune. Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

115. Di conseguenza, la Commissione nutre dubbi in merito alle possibilità di un aeroporto non redditizio di raggiungere la piena copertura dei costi al termine del periodo transitorio, se un altro aeroporto non redditizio si trova nello stesso bacino di utenza.

(...)

131. Nel valutare la compatibilità degli aiuti al funzionamento la Commissione terrà conto delle distorsioni della concorrenza e degli effetti sugli scambi. Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

132. Gli aiuti al funzionamento per un aeroporto situato nello stesso bacino di utenza sono considerati compatibili con il mercato interno soltanto se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che tutti gli aeroporti nello stesso bacino di utenza saranno in grado di coprire pienamente i costi di esercizio alla fine del periodo transitorio».

Fatti

9 Il 7 aprile 2017 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la propria intenzione di concedere, in rate successive, tra il 2018 e il 2022, un aiuto al funzionamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn, a causa dello stato deficitario di quest’ultimo (in prosieguo: l’«aiuto di cui trattasi»). Tale aeroporto è gestito dalla Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in prosieguo: la «FFHG»).

10 Con la decisione controversa, la Commissione ha stabilito, in sostanza, che non occorreva avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che, pur costituendo un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato interno in forza del paragrafo 3, lettera...

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