Il contrasto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: il sostrato ideologico e le implicazioni giuridiche del principio di equivalenza gerarchica

AuthorUmberto Carabelli
Pages217-244
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Umberto Carabelli
Il contrasto tra le libertà economiche
fondamentali e i diritti di sciopero e
di contrattazione collettiva nella
recente giurisprudenza della Corte di
giustizia: il sostrato ideologico e le
implicazioni giuridiche del principio
di equivalenza gerarchica*
S: 1. La nuova sentenza della Corte di giustizia sul contrasto tra diritto di contrattazione
collettiva e libertà di circolazione dei servizi; nihil novi sub sole. – 2. La conservazione
dell’iter argomentativo seguito nelle sentenze Laval e Viking in ordine all’applicazione del
test di proporzionalità. – 3. L’equivalenza gerarchica tra libertà economiche fondamentali e
diritti sociali fondamentali: il sostrato ideologico dell’interpretazione invasiva della Corte di
giustizia. – 4. Segue: la struttura reale dei poteri economici nel mercato e l’ineluttabilità del
conflitto. – 5. Le paradossali conseguenze della giurisprudenza della Corte in materia di
sciopero e contrattazione collettiva. – 6. La giurisprudenza della Corte di giustizia ed il con-
flitto con l’assetto costituzionale interno: l’opportunità di un ricorso (strumentale) alla teoria
dei controlimiti.
1. Nel luglio 2010 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa
alla causa Commissione c. Germania1, avente ad oggetto la violazione, da parte
dello Stato tedesco, delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, in tema di appalti
pubblici2. In tale sentenza sono state riprese e ribadite molte delle affermazioni
contenute nelle sentenze Laval e Viking3, nelle quali com’è ormai noto non
* Il presente saggio è destinato anche agli Studi in Onore di Tiziano Treu, di prossima pubbli-
cazione.
1 Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010, causa C-271/08.
2 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
3 Si tratta delle note sentenze della Corte di giustizia del 18 dicembre 2007, causa C-341/05, e
dell’11 dicembre 2007, causa C-438/05.
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soltanto agli esperti – la Corte di giustizia ha affrontato e risolto, in modo assai
preoccupante per il futuro non soltanto dei sistemi di relazioni industriali di
molti Stati europei, ma della stessa Unione europea, la questione del contrasto
tra il diritto di sciopero, pure riconosciuto come diritto sociale fondamentale, e
due delle fondamentali libertà economiche comunitarie, quella di circolazione
dei servizi e quella di stabilimento.
L’ultima pronuncia conferma la (facile) previsione, avanzata in un prece-
dente studio, secondo cui sarebbe stato assai difficile che, nel breve periodo,
potessero manifestarsi ripensamenti, nemmeno parziali, della Corte rispetto alle
costruzioni elaborate nelle due decisioni4. D’altro canto la nuova sentenza è stata
“preparata” dalle approfondite conclusioni depositate il 14 aprile 2010 dall’Av-
vocato generale Verica Trstenjak, in cui erano state largamente analizzate e
quindi confermate (salvo qualche “distinguo”) le costruzioni elaborate nelle
precedenti sentenze. In particolare l’Avvocato generale aveva affermato esplici-
tamente che nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario si deve ricono-
scere una “equivalenza gerarchica tra diritti fondamentali e libertà fondamentali”5,
e che, in caso di conflitto, la composizione (o bilanciamento) deve avvenire sulla
base del principio di proporzionalità, quale elaborato nel corso della ormai plu-
ridecennale giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libertà di circo-
lazione. Affermazioni, queste, le quali traggono in larga misura ispirazione
proprio dalle argomentazioni seguite dalla Corte di giustizia nelle sentenze
Laval e Viking.
Va detto, per maggiore precisione, che nella causa C-271/08 non si discuteva
del conflitto tra una delle libertà economiche comunitarie e il diritto di sciopero,
bensì di quello tra la libertà di circolazione dei servizi e il diritto di contratta-
zione collettiva, con riferimento ad una vicenda che presentava varie affinità con
i casi trattati nelle sentenze Albany, Rüffert e Commissione c. Lussemburgo6. Più
precisamente, la Commissione aveva accusato la Germania di aver violato gli
obblighi posti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE (adottate sulla base delle
norme relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi), in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forni-
ture e di servizi,in quanto le amministrazioni di molteplici grandi città tedesche
avevano stipulato accordi quadro relativi alla previdenza integrativa aziendale
dei propri dipendenti direttamente con enti esercenti funzioni previdenziali scelti
sulla base di un “contratto collettivo” precedentemente concluso, senza indire
4 Per i riferimenti v. U. C, Europa dei mercati e conitto sociale, Bari, 2009, p. 191.
Hanno espresso una certa ducia in un possibile ripensamento della Corte anche S. G, I
diritti sociali tra Costituzione italiana e ordinamento dell’Unione europea, in Rivista critica di
diritto del lavoro, 2008, p. 1135, e T. B, Europa sociale: un modello comune per evitare
una corsa al ribasso?, in Diritti Lavori Mercati, 2009, p. 271 s.
5 Corsivo aggiunto.
6 Si tratta, rispettivamente, delle sentenze C-67/96 del 21 settembre 1999, C-346/06 del
3.4.2008 e C-319/06 del 19.6.2008. I problemi giuridici sottesi al caso stesso fanno peraltro emer-
gere dirette connessioni con i casi Viking e Laval.

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