Criminal proceedings against AB and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:969
Date30 November 2021
Docket NumberC-3/20
Celex Number62020CJ0003
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità dalla giurisdizione penale – Imputazione legata ad attività svolte nell’ambito della funzione in seno allo Stato membro»

Nella causa C‑3/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia), con decisione del 20 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2020, nel procedimento penale a carico di

AB,

CE,

«MM investīcijas» SIA,

con l’intervento di:

LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, N. Jääskinen e I. Ziemele, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot (relatore), P.G. Xuereb e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per AB, da M. Kvēps e A. Repšs, advokāti;

– per CE, da D. Vilemsons, advokāts;

– per LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa, da V. Jirgena;

– per il governo lettone, da K. Pommere, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, inizialmente da L. Flynn, I. Naglis e S. Delaude, successivamente da L. Flynn e S. Delaude, in qualità di agenti;

– per la Banca centrale europea, da C. Zilioli, K. Kaiser e F. Malfrère, in qualità di agenti, assistiti da V. Čukste-Jurjeva, advokāte,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, lettera a), dell’articolo 17 e dell’articolo 22, primo comma, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per corruzione e riciclaggio a carico di AB, ex governatore della Banca centrale di Lettonia, di CE e della «MM investīcijas» SIA.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Protocollo (n. 4) sullo Statuto del SEBC e della BCE

3 Il protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE») così dispone al suo articolo 2, intitolato «Obiettivi»:

«Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’obiettivo principale del [Sistema europeo di banche centrali (SEBC)] è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all’articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

4 L’articolo 3, intitolato «Compiti», di detto protocollo, prevede quanto segue:

«3.1. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

– definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;

– svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219 di detto trattato;

– detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

– promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell’articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario».

5 Ai sensi dell’articolo 7, intitolato «Indipendenza», di detto protocollo:

«Conformemente all’articolo 130 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la [Banca centrale europea (BCE)], né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti».

6 L’articolo 9 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE al suo paragrafo 9.3 prevede quanto segue:

«Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo».

7 L’articolo 10, intitolato «Il consiglio direttivo», di tale protocollo così dispone al suo paragrafo 10:

«Conformemente all’articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro».

8 L’articolo 39, intitolato «Privilegi e immunità», di detto protocollo prevede quanto segue:

«La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l’assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea».

9 Ai sensi dell’articolo 44, intitolato «Consiglio generale della BCE», del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE:

«44.1. Fatto salvo l’articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

(…)».

Protocollo sui privilegi e sulle immunità

10 Ai sensi dell’articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità:

«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».

11 L’articolo 9 del medesimo protocollo così dispone:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

12 L’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità così recita:

«I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione».

13 L’articolo 11 di tale protocollo prevede quanto segue:

«Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

(...)».

14 Ai sensi dell’articolo 17 di detto protocollo:

«I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione».

15 L’articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità così dispone:

«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».

16 L’articolo 22 di detto protocollo prevede quanto...

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