Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH v Arik Air Limited and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:104
Date16 February 2023
Docket NumberC-393/21
Celex Number62021CJ0393
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 23, lettera c) – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione»

Nella causa C‑393/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 23 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento promosso da

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

con l’intervento di:

Arik Air Limited,

Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON),

antstolis Marekas Petrovskis,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, da F. Heemann, Rechtsanwalt, e A. Juškys, advokatas;

– per l’Arik Air Limited, da L. Augytė-Kamarauskienė, advokatė;

– per l’Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), da A. Banys, A. Ivanauskaitė e K. Švirinas, advokatai;

– per il governo lituano, da K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la compagnia aerea Arik Air Limited e la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (in prosieguo: la «Lufthansa»), in merito ad una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione avviato nei confronti dell’Arik Air sulla base di un titolo esecutivo europeo rilasciato da un giudice tedesco a favore della Lufthansa.

Contesto normativo

Regolamento n. 805/2004

3 I considerando 8, 18 e 20 del regolamento n. 805/2004 sono del seguente tenore:

«(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione (...).

(...)

(18) La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione.

(...)

(20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] o da altri atti comunitari».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto»:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5 A norma dell’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Abolizione dell’exequatur»:

«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

6 L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», al suo paragrafo 1, lettera a), e al suo paragrafo 2, così dispone:

«1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e

(...)

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d’origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività utilizzando il modello di cui all’allegato IV».

7 L’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene

a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;

b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2. La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo».

8 L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo», è così formulato:

«Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria».

9 L’articolo 18 del regolamento in parola, intitolato «Sanatoria dell’inosservanza delle norme minime», recita:

«1. L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e

b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e

c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere».

10 L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Procedimento di esecuzione», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione».

11 L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rifiuto dell’esecuzione», prevede quanto segue:

«1. Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e

c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».

12 Ai sensi dell’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione»:

«Se il debitore ha

– impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o

– chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a...

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