L. VOF v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:799
Date19 October 2023
Docket NumberC-591/22
Celex Number62022CJ0591
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 ottobre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Igiene dei prodotti alimentari – Riduzione della salmonella nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus – Regolamento (UE) n. 200/2010 – Allegato – Punto 2.2.2.2, lettera c) – Prelievo di campioni di routine – Risultato positivo – Prelievo di campioni di conferma – Casi eccezionali – Dubbio sui risultati – Portata»

Nella causa C‑591/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 6 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2022, nel procedimento

L. VOF

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

– per il governo danese, da J. Kronborg, C. Maertens e Y. Thyregod Kollberg, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da A. Laine e M. Pere, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B. Eggers, M. ter Haar e M. Zerwes, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (GU 2010, L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (GU 2019, L 46, pag. 11) (in prosieguo: il «regolamento n. 200/2010»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L. VOF (in prosieguo: «L.») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alle misure di controllo della salmonella adottate da quest’ultimo nei confronti del gruppo di riproduttori di Gallus gallus gestito da L.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 2160/2003

3 Il considerando 28 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU 2003, L 325, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 (GU 2009, L 73, pag. 5) (in prosieguo: il «regolamento n. 2160/2003»), enuncia quanto segue:

«Per quanto concerne il controllo della salmonella, le informazioni disponibili tendono a indicare che i prodotti di pollame costituiscono un’importante fonte di salmonellosi umana. Le misure di controllo dovrebbero essere pertanto applicate a questo tipo di produzione (...) Per quanto concerne la produzione di uova da tavola, è importante stabilire misure specifiche in merito alla immissione sul mercato di prodotti che non siano stati riscontrati esenti da salmonella. Per quanto concerne il pollame, l’obiettivo è di immettere sul mercato carne che con ragionevole sicurezza possa essere considerata esente da salmonella. (...)».

4 A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, compresi i mangimi, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica».

5 L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell’allegato I, colonna 2 (...)».

6 L’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Programmi di controllo nazionali», così dispone:

«Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari definiti all’articolo 4, gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I. I programmi di controllo nazionali tengono conto della distribuzione geografica delle zoonosi in ogni Stato membro e delle implicazioni finanziarie di controlli efficaci per i produttori primari e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi».

7 L’allegato II del regolamento n. 2160/2003 definisce il regime di controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I di tale regolamento.

8 Sotto il titolo «Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione», la parte C di detto allegato II contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«1. Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati [del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (GU 2005, L 170, pag. 12), nonché del regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini (GU 2008, L 162, pag. 3)], riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.

(...)

3. Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte.

(...)

4. Tutti i volatili del branco – compresi i pulcini di un giorno – devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. (...)

5. Se uova da cova provenienti da branchi in cui è presente Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium sono ancora presenti in un’unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1)].

(...)».

Regolamento n. 200/2010

9 I considerando 1 e 3 del regolamento n. 200/2010 così recitano:

«(1) Il [regolamento n. 2160/2003] ha come obiettivo l’adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.

(...)

(3) L’allegato I del [regolamento n. 2160/2003] fa riferimento a tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus. I gruppi di riproduttori possono trasmettere un’infezione da Salmonella alla progenie, in particolare a gruppi di galline ovaiole e di polli da carne (broiler). Pertanto, una riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di riproduttori contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova e nelle carni derivate dalla progenie, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica».

10 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Obiettivo dell’Unione», è così formulato:

«1. Dal 1º gennaio 2010 l’obiettivo dell’Unione [europea] di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus (“obiettivo dell’Unione”) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento n. 2160/2003] è la riduzione all’1% della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus che risultano positivi a Salmonella enteritidis (...) (“sierotipi di Salmonella rilevanti”).

(...)

2. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è definito nell’allegato».

11 Il punto 2.1 dell’allegato del regolamento n. 200/2010 prevede quanto segue:

«Il prelievo di campioni nei gruppi di riproduttori avviene ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare e nel quadro dei controlli ufficiali».

12 Il punto 2.2.2.1 di tale allegato contiene il protocollo di prelievo di campioni applicabile al prelievo di routine nell’azienda effettuato ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

13 Il punto 2.2.2.2 di detto allegato, che prescrive il protocollo di prelievo di campioni applicabile ai prelievi di campioni nel quadro dei controlli ufficiali, dispone quanto segue:

«a) Il prelievo di routine è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1.

b) Un prelievo di conferma, quando nei campioni prelevati nell’incubatoio sia stata individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti, è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1.

(...)

c) Sospetto di...

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