M.P. y B.P. contra „A.” prowadzący działalność za pośrednictwem „A.” S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:934
Celex Number62020CJ0212
Docket NumberC-212/20
Date18 November 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

18 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera – Requisiti di comprensibilità e trasparenza – Poteri del giudice nazionale»

Nella causa C‑212/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Varsavia – circondario di Wola, II sezione civile, Polonia), con decisione del 22 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2020, nel procedimento

M.P.,

B.P.

contro

«A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per M.P. e B.P., da J. Mikołajek, radca prawny, e da M. Szymański, adwokat;

– per «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A., da M. Bakuła, radca prawny;

– per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Queiroz Ribeiro, A. Rodrigues e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra M.P. e B.P., da una parte, e la banca «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A. (in prosieguo: la «A»), dall’altra, in merito alle modalità di rimborso di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera e contenente clausole asseritamente abusive.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’ottavo e il ventesimo considerando della direttiva 93/13 sono redatti nei termini seguenti:

«[C]onsiderando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato l’importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello;

(...)

considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore».

4 L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

5 Ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

6 L’articolo 5 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

7 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

9 L’articolo 65 del Kodeks cywilny (codice civile) recita come segue:

«1. Occorre interpretare la manifestazione di volontà conformemente ai principi di convivenza sociale e agli usi, tenendo conto delle circostanze in cui essa è stata espressa.

2. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e quale sia l’obiettivo perseguito e non limitarsi al senso letterale dei termini».

10 L’articolo 3851 del codice civile enuncia quanto segue:

«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora definiscano i suoi diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole illecite). Ciò non vale per le clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo chiaro.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali riprese da un modello contrattuale proposto al consumatore dalla controparte.

4. L’onere di provare che una clausola è stata oggetto di negoziato individuale incombe su colui che invoca tale fatto».

11 L’articolo 69, paragrafo 2, dell’ustawa – Prawo bankowe (legge bancaria) del 29 agosto 1997 (Dz. U. n. 140 del 1997, posizione 939), nella versione in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, stabiliva un elenco di informazioni che dovevano essere contenute in un contratto di mutuo, come l’importo e la valuta del mutuo (punto 2), le modalità e il termine di rimborso del prestito (punto 4), l’importo del tasso di interesse e le condizioni per modificarlo (punto 5), nonché le modalità di modifica e risoluzione del contratto (punto 10).

12 L’ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge bancaria), del 29 luglio 2011 (Dz. U. n. 165 del 2011, posizione 984), entrata in vigore successivamente alla data di conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, ha aggiunto un punto 4a al paragrafo 2 dell’articolo 69 della legge bancaria, nonché un paragrafo 3 al medesimo articolo.

13 Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, punto 4a, della legge bancaria, come modificata, il contratto di mutuo deve specificare, tra l’altro, «in caso di contratto di credito denominato o indicizzato a una valuta diversa dalla valuta polacca, regole dettagliate quanto alle modalità e ai termini per la determinazione del tasso di cambio della valuta, in base al quale viene calcolato, in particolare, l’importo del mutuo, delle tranche di pagamento e delle rate capitale e interessi nonché le regole per la conversione nella valuta in cui è erogato o rimborsato il mutuo».

14 L’articolo 69, paragrafo 3, della suddetta legge, come modificata, è così formulato:

«Nel caso di un contratto di credito denominato o indicizzato a una valuta diversa dalla valuta polacca, il mutuatario può rimborsare le rate capitale e interessi ed effettuare un rimborso anticipato della totalità o di una parte dell’importo del credito direttamente in tale valuta. In tal caso, il contratto di credito stabilisce anche le regole di apertura e di tenuta di un conto per la raccolta dei fondi destinati al rimborso del credito, nonché le regole di rimborso per mezzo di tale conto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 Il 16 maggio 2008 M.P. e B.P. hanno concluso con la A, un istituto bancario con sede in Polonia, un contratto di mutuo ipotecario per la somma di 460 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 100 000), rimborsabile in 480 rate mensili. Il prestito era indicizzato a una valuta estera, ossia il franco svizzero (CHF), e il tasso d’interesse corrispondeva al tasso di riferimento LIBOR 3M (CHF) maggiorato di un margine fisso di 1,20 punti percentuali.

16 Nel contesto della loro domanda di...

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