Magnetrol International v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:565
Date20 September 2023
Docket NumberT-263/16
Celex Number62016TJ0263(01)
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

20 settembre 2023 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che dispone il recupero dell’aiuto versato – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Utili imponibili – Esenzione degli utili in eccesso – Vantaggio – Carattere selettivo – Recupero»

Nelle cause T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16,

Magnetrol International, con sede in Zele (Belgio), rappresentata da H. Gilliams e L. Goossens, avvocati,

ricorrente nella causa T‑263/16 RENV,

sostenuta da

Soudal NV, con sede in Turnhout (Belgio),

Esko-Graphics BVBA, con sede in Gand (Belgio),

rappresentate da H. Viaene, avvocato,

da

Flir Systems Trading Belgium, con sede in Meer (Belgio), rappresentata da C. Docclo e N. Reypens, avvocate,

da

Celio International SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da H. Gilliams e L. Goossens,

da

Anheuser-Busch Inbev, con sede in Bruxelles,

Ampar, con sede in Louvain (Belgio),

Atlas Copco Airpower, con sede in Anversa (Belgio),

e

Atlas Copco AB, con sede in Nacka (Svezia),

rappresentate da A. von Bonin, O.W. Brouwer, A. Pliego Selie, T. van Helfteren e A. Haelterman, avvocati,

e da

ZF CV Systems Europe, già Wabco Europe, con sede in Watermael-Boitsfort (Belgio), rappresentata da E. Righini, L. Villani, S. Völcker, K. Beikos-Paschalis e A. Papadimitriou, avvocati,

intervenienti nella causa T‑263/16 RENV,

Puratos, con sede in Dilbeek (Belgio),

Delta Light, con sede in Wevelgem (Belgio),

Ontex, con sede in Buggenhout (Belgio),

ricorrenti nella causa T‑265/16,

Siemens Industry Software, con sede in Louvain,

ricorrente nella causa T‑311/16,

BASF Antwerpen NV, con sede in Anversa,

ricorrente nella causa T‑319/16,

Ansell Healthcare Europe NV, con sede in Anderlecht (Belgio),

ricorrente nella causa T‑321/16,

Trane, con sede in Zaventem (Belgio),

ricorrente nella causa T‑343/16,

Kinepolis Group, con sede in Bruxelles,

ricorrente nella causa T‑350/16,

Vasco Group, con sede in Dilsen-Stokkem (Belgio),

Astra Sweets, con sede in Turnhout,

ricorrenti nella causa T‑444/16,

Mayekawa Europe NV/SA, con sede in Zaventem,

ricorrente nella causa T‑800/16,

Celio International, con sede in Bruxelles,

ricorrente nella causa T‑832/16,

rappresentate da H. Gilliams, J. Bocken e L. Goossens, avvocati,

contro

Commissione europea, rappresentata da P.-J. Loewenthal, B. Stromsky e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen, V. Tomljenović (relatrice), R. Norkus e W. Valasidis, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

vista la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741),

in seguito all’udienza del 9 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con i loro ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, nella causa T‑263/16 RENV, Magnetrol International, nella causa T‑265/16, Puratos, Delta Light e Ontex, nella causa T‑311/16, Siemens Industry Software, nella causa T‑319/16, BASF Antwerpen NV, nella causa T‑321/16, Ansell Healthcare Europe NV, nella causa T‑343/16, Trane, nella causa T‑350/16, Kinepolis Group, nella causa T‑444/16, Vasco Group e Astra Sweets, nella causa T‑800/16, Mayekawa Europe NV/SA, e, nella causa T‑835/16, Celio International SA, chiedono l’annullamento della decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti

2 I fatti all’origine della controversia nonché il relativo contesto normativo sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 28 della sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), nonché dalla Corte ai punti da 1 a 24 della sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741). Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

3 Mediante una decisione anticipata adottata dalla «commissione di ruling» del servizio pubblico federale delle Finanze belga, sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992; in prosieguo: il «CIR 92»), in combinato disposto con l’articolo 20 della loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime delle società in materia di imposte sui redditi e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale) (Moniteur belge del 31 dicembre 2002, pag. 58817; in prosieguo: la «legge del 24 dicembre 2002»), le società residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e le organizzazioni stabili belghe di società residenti estere appartenenti a un gruppo multinazionale potevano ridurre la loro base imponibile in Belgio deducendo gli utili, considerati «in eccesso», dagli utili che esse avevano registrato. Con tale sistema, una parte degli utili realizzati dalle entità belghe che beneficiavano di una decisione anticipata non era tassata in Belgio. Secondo le autorità fiscali belghe, tali utili in eccesso derivavano dalle sinergie, dalle economie di scala o da altri vantaggi derivanti dall’appartenenza a un gruppo multinazionale e, pertanto, non erano imputabili alle entità belghe in questione.

4 In seguito a un procedimento amministrativo iniziato il 19 dicembre 2013 con una lettera con la quale la Commissione europea ha chiesto al Regno del Belgio di fornirle informazioni riguardanti il sistema delle decisioni anticipate in materia fiscale relative agli utili in eccesso, che si fondavano sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, la Commissione ha adottato la decisione impugnata l’11 gennaio 2016.

5 Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che il regime di esenzione degli utili in eccesso, che si basava sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in virtù del quale il Regno del Belgio aveva adottato a favore di entità belghe di gruppi multinazionali di imprese decisioni anticipate che concedevano alle suddette entità un’esenzione per una parte degli utili che esse realizzavano, costituiva un regime di aiuti di Stato, il quale conferiva un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno.

6 La Commissione ha quindi sostenuto, in via principale, che il regime in questione conferiva un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto l’esenzione dei loro utili in eccesso applicata dalle autorità fiscali belghe derogava al sistema ordinario dell’imposta sulle società vigente in Belgio. In subordine, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione degli utili in eccesso potesse conferire un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto una siffatta esenzione si discostava dal principio di libera concorrenza.

7 Avendo constatato che il regime in questione era stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i loro beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere successivamente redatto dal Regno del Belgio.

A. Sulla sentenza iniziale

8 In seguito all’adozione della decisione impugnata, il Regno del Belgio e varie imprese hanno proposto ricorsi volti all’annullamento di tale decisione, tra cui le ricorrenti che hanno depositato i loro atti introduttivi presso la cancelleria del Tribunale tra il 25 maggio e il 25 novembre 2016.

9 Il 16 febbraio 2018, in applicazione dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la presidente della Settima Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha deciso di sospendere il procedimento, in particolare nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, fino all’adozione della decisione che definisce il giudizio nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.

10 Con la sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2019:91), in primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto infondati i motivi vertenti, in sostanza, sul travalicamento, da parte della Commissione, delle sue competenze in materia di aiuti di Stato e su un’ingerenza nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta.

11 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione avesse erroneamente constatato l’esistenza di un regime di aiuti, in violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e, di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata, non ritenendo necessario esaminare gli altri motivi dedotti contro di essa.

B. Sulla sentenza su impugnazione

12 A seguito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza iniziale, la Corte ha pronunciato la sua sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2021:741).

13 Nella sentenza su impugnazione la Corte ha ritenuto che la sentenza iniziale fosse viziata da errori di diritto in quanto in essa si era affermato che la Commissione aveva erroneamente concluso per l’esistenza di un regime di aiuti nel caso di specie...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT